Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 10 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021

l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Anche Alliance Sud caldeggia l’avamprogetto, ma chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori provvedimenti per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi in via di sviluppo. L’ASG e alliancefinance respingono l’avamprogetto ed esigono in maniera generale dal Consiglio federale che si rinunci a introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati che non rispettano i requisiti dello standard globale e dei diritti umani.

4. Analisi tematica

4.1. Aspetti fondamentali dell’introduzione dello scambio automatico di infor-

mazioni con altri Stati partner in virtù degli accordi multilaterali

Molti Cantoni (AI, BE, BL, BS, NE, NW, SH, VS) sono dell’opinione che, una volta presa la decisione di fondo di introdurre lo scambio automatico di informazioni, sia una naturale conseguenza estendere questa tipologia di scambio ad altri Stati partner e territori che soddisfano i requisiti dello standard globale e il mandato del Consiglio federale. In tal senso questi Cantoni approvano la decisione di introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati partner supplementari, perché in linea con la strategia intrapresa per preservare l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera e garantire il suo riconoscimento internazionale.

Il Cantone TG ritiene che l’estensione dello scambio automatico di informazioni ad altri 18 Stati contribuisca alla creazione di pari condizioni concorrenziali a livello globale e rafforzi nel contempo la piazza finanziaria svizzera e la credibilità del nostro Paese per contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

L’OSE caldeggia l’estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni della Svizzera. L’avamprogetto riguarderebbe direttamente gli svizzeri all’estero che risiedono negli Stati partner proposti. Visto l’aumento della mobilità internazionale, sorgono sempre più spesso questioni legate alla compatibilità tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali. Le misure che favoriscono la trasparenza e il cui obiettivo è di eliminare i conflitti di leggi semplificherebbero la vita degli svizzeri all’estero. Lo scambio automatico di informazioni rappresenterebbe quindi un passo importante verso la trasparenza.

L’ABG, l’ABPS, l’ASB ed economiesuisse sostengono i decreti federali proposti concernenti gli altri 18 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, purché questi ultimi manifestino il loro interesse per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Svizzera e gli sviluppi intercorsi in questi Paesi nell’ambito della protezione dei dati e della certezza del diritto siano stati sottoposti a un’accurata verifica. Lo scambio effettivo di dati nell’ambito dello scambio automatico di informazioni presuppone progressi sostanziali nei singoli Stati partner. I presupposti per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni devono essere adempiuti e i meccanismi di controllo esistenti devono essere applicati rigorosamente. Occorre evitare che lo scambio automatico di informazioni venga attuato con Paesi che finora non adempivano i requisiti dello scambio di dati nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.

Per i Cantoni GE, SH, VD, ZH così come per il PSS, il PPD, il CP, SwissHoldings e il PLR è indispensabile che la Svizzera rispetti gli standard internazionali conformemente ai suoi impegni politici affinché non figuri sulle liste nere e non venga compromessa economicamente. L’estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni comporta un rischio: in numerosi Stati mancano le procedure fondamentali dello Stato di diritto e la protezione dei dati non è garantita. Per questo motivo il Consiglio federale è tenuto a verificare in virtù del meccanismo di verifica per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni, prima e dopo il primo scambio di dati, se gli Stati proposti come partner per lo scambio automatico di informazioni su base reciproca adempiono le condizioni previste dallo standard internazionale. Occorre assicurare che, prima e dopo la prima trasmissione di dati, gli Stati partner rispettino la confidenzialità