Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 10 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021
4.4. Accesso al mercato
Il CP, l’USAM, l’ASG, l’ABG, l’ABPS, l’ASB ed economiesuisse ritengono che l’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari sia un aspetto determinante per il mantenimento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera. Per questa ragione sarebbe auspicabile avviare un dialogo concreto per ottenere miglioramenti nell’accesso al mercato. A tal fine si renderebbero necessarie misure concrete, la cui attuazione andrebbe successivamente sottoposta a verifica.
L’UDC è dell’avviso che lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato soltanto se gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni garantiscono in contropartita l’accesso a lungo termine ai loro mercati finanziari.
4.5. Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati
Il Cantone TI e l’UDC ribadiscono le osservazioni esposte nelle precedenti prese di posizione.
L’ABG, l’ABPS, l’ASB, economiesuisse e il PLR esprimono delle riserve in merito alla sicurezza e alla protezione dei dati negli Stati partner proposti, segnatamente per quanto concerne l’utilizzazione dei dati scambiati nell’ambito dello scambio automatico di informazioni. Attualmente diversi Paesi presenterebbero un livello di protezione e sicurezza dei dati insufficiente. Tuttavia questa valutazione non è linea con quella sostanzialmente positiva del Forum globale. Se non si registreranno progressi documentabili a tal proposito, è imperativo che lo scambio automatico di informazioni con questi Stati sia effettuato su base non reciproca fino a nuovo avviso e la Svizzera non trasmetta alcun dato a questi Paesi, come è già il caso per alcuni Stati contenuti nei precedenti progetti di attuazione dello scambio automatico di informazioni. A tale scopo, le autorità federali dovrebbero effettuare un rigoroso e approfondito esame preliminare dei criteri rilevanti che, nel singolo caso, andrebbe oltre la verifica effettuata dagli organismi internazionali.
L’USS e il PSS sottolineano l’importanza del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. A loro avviso, gli Stati partner sono imperativamente tenuti ad osservarle prima di scambiare informazioni. Lo stesso Consiglio federale avrebbe constato che alcuni degli Stati partner proposti figurano nell’elenco dei Paesi stilato dall’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza come Stati che presentano un livello insufficiente di protezione dei dati, per cui si renderebbero necessarie opportune garanzie aggiuntive in questo ambito. Per il Cantone TG, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni deve essere vincolata alla condizione secondo la quale lo Stato partner disponga di prescrizioni equivalenti sulla protezione dei dati.
L’USAM è dell’avviso che in fatto di protezione e sicurezza dei dati non sarebbe sufficiente basarsi formalmente sui testi normativi dei potenziali Stati partner con cui attuare lo scambio automatico di informazioni o sulle rispettive raccomandazioni dell’OCSE. Altri criteri, come ad esempio l’indice di corruzione, dovrebbero confluire nella valutazione globale. Non andrebbe tralasciato che con le comunicazioni dei valori patrimoniali (e non soltanto degli introiti) effettuate nel quadro dello scambio automatico di informazioni in tanti Paesi si consegnerebbero alle autorità estere molte più informazioni di quante ne preveda la legislazione interna al fine dell’imposizione fiscale. Di conseguenza, i clienti che risiedono fiscalmente in questi Stati temono che i dati così scambiati possano essere impiegati per scopi non fiscali.
Il CP rimanda alla perizia del prof. René Matteotti, secondo cui la Svizzera debba introdurre lo scambio automatico di informazioni soltanto con gli Stati partner che soddisfano il requisito minimo della protezione dei dati sancito dalla Costituzione. Qualora le circostanze dovessero mutare tanto da pregiudicare la costituzionalità dello scambio automatico di informazioni con un determinato Stato partner, la Svizzera non potrebbe fare altro che sospendere lo scambio automatico di informazioni. Ciò presuppone una verifica permanente delle circostanze.