Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 10 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021

L’ASG critica il fatto che una parte non indifferente del gruppo di Stati partner proposti non soddisfi i requisiti di confidenzialità e del principio di specialità secondo lo standard globale. Respinge pertanto anche il fatto che lo scambio automatico di informazioni sia introdotto «a titolo di riserva», senza che le condizioni fondamentali siano almeno adempiute. È invece proprio questa la situazione in cui versano numerosi Stati partner con cui è prevista l’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Non si dovrebbe introdurre questo scambio in particolare con gli Stati che violano sistematicamente i diritti umani, non dispongono di organi giuridici indipendenti o in cui la corruzione è tale da limitare considerevolmente l’esercizio delle funzioni costituzionali e legali delle autorità amministrative e/o giuridiche.

4.6. Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione con-

forme allo standard dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner

Secondo i Cantoni SH e ZH come pure il PSS, il CP, l’ABG, l’ABPS, l’ASB, economiesuisse e il PLR la condizione imprescindibile per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner consiste nel prevedere un meccanismo di verifica ai sensi del decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019. Qualora le verifiche dovessero rivelare che un determinato Stato partner non adempie gli impegni convenuti, il Consiglio federale dovrebbe adottare le dovute misure. In casi gravi dovrebbe procedere alla sospensione dello scambio automatico di informazioni.

L’ABG, l’ABPS, l’ASB ed economiesuisse si sono già espressi a favore dell’applicazione generalizzata del meccanismo di verifica e caldeggiano quindi espressamente che tale proposta sia stata ripresa nel progetto posto in consultazione.

IL PSS precisa inoltre che tra i nuovi Stati partner proposti si annoverano anche Paesi per i quali è legittimo esprimere alcune riserve o dubbi circa il rispetto dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani come pure riguardo alla lotta contro la corruzione. Di conseguenza, sia il meccanismo di verifica sia la protezione giuridica individuale sono determinanti per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.

Il PPD disapprova il fatto che il Consiglio federale abbia già previsto alcuni decreti federali concernenti determinati Stati per i quali gli organismi internazionali non hanno ancora provveduto a verificare la confidenzialità e la sicurezza dei dati. Il meccanismo di verifica, che analizza ancora una volta diversi aspetti prima del primo scambio di dati, non dovrebbe in nessun caso sostituire l’esame preliminare della confidenzialità e della sicurezza di dati negli Stati partner.

L’ASG chiede che, in caso di introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner o con alcuni di essi, la Svizzera abbia l’opportunità, prima del primo scambio di dati, di verificare se in tale momento gli Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfano le prescrizioni dello standard. L’ASG rifiuta di delegare una tale decisione (esclusivamente) al Forum globale poiché la Svizzera non ha alcun margine né di influire previamente sulle decisioni del Forum globale né di verificarle successivamente. Allo stesso modo, la Svizzera non ha alcuna influenza né sul meccanismo di verifica né sulla profondità delle verifiche effettuate.

L’USAM avanza la richiesta di recepire nei decreti federali sottoposti ad approvazione parlamentare una cosiddetta clausola di attivazione. Secondo tale disposizione, il Consiglio federale sarebbe tenuto a verificare prima del primo scambio automatico di informazioni con ogni singola Giurisdizione se il rispettivo accordo tuteli sufficientemente la protezione dei dati e applichi alla Svizzera le medesime condizioni che lo Stato partner adotta per le principali piazze finanziarie.