Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/91: Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito · 16 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
1 Parte generale
1.1 Oggetto della consultazione
Con il presente progetto s’intendono sostituire le vigenti carte di soggiorno L, B e C destinate ai cittadini dell’UE/AELS nonché G, Ci, N, F e S in forma cartacea con una carta non biometrica moderna in formato carta di credito (priva di microchip).
Oggi, con il permesso di soggiorno di breve durata (L), il permesso di dimora (B) o il permesso di domicilio (C), i cittadini dell’UE/AELS ricevono una carta di soggiorno in forma cartacea con una fotografia incollata e plastificata. Anche i frontalieri europei e i cittadini di Stati terzi (G) nonché i familiari di diplomatici che svolgono attività lucrativa in Svizzera (Ci) ricevono questo tipo di carta.
I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle cui è accordata protezione provvisoria ricevono un documento simile (N, F, S).
Poiché tale carta non corrisponde più ai requisiti di sicurezza attuali ed è poco pratica, si è deciso di cambiarne la forma, scegliendo un documento in formato carta di credito con fotografia e firma integrate (senza microchip) che soddisfi gli attuali requisiti di sicurezza. L’opzione di una carta munita di un microchip contenente i dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali), come quella rilasciata per i cittadini di Stati terzi, è stata respinta (cfr.
n. 1.1).
Nel contempo, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1030/20021 e (CE) n. 380/20082, dal 12 dicembre 2008 la Svizzera rilascia una carta di soggiorno uniforme per i cittadini di Stati terzi. Dal 24 gennaio 2011 tale carta è biometrica e contiene, su un microchip, l’immagine del volto e due impronte digitali del titolare. Questi elementi biometrici sulla carta di soggiorno sono usati soltanto per verificare, mediante elementi comparabili, l’autenticità del documento e l’identità del titolare. Tutti i cittadini di Stati terzi che vivono in Svizzera ricevono questo documento. Le modifiche previste dal presente progetto non riguardano tale documento e i suoi destinatari.
1.2 Formato della nuova carta non biometrica e trasposizione giuridica
Attualmente le persone che non rientrano nel campo di applicazione della regolamentazione di Schengen ricevono una carta di soggiorno in forma cartacea. Nella fase di analisi del presente progetto sono state esaminate le diverse forme che potrebbero sostituire tale carta. Dopo aver consultato i Cantoni, è stato scelto un nuovo documento in formato carta di credito che soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza e alla lotta contro le falsificazioni.
L’opzione di un documento munito di microchip contenente l’immagine del volto e le impronte digitali del titolare è stata respinta per vari motivi. Un documento biometrico di questo tipo non è stato ritenuto necessario poiché i cittadini dell’UE/AELS3 e gli stranieri con un
1 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15 giugno 2002, pag. 1.
2 Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1.
3 La Commissione europea ha peraltro presentato recentemente una proposta di regolamento che introduce la biometria anche nei documenti personali dei cittadini dell’UE; si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità