Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/91: Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito · 16 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
2.5 Durata di validità del permesso di soggiorno
Permesso N (art. 30 OAsi 1)
BL, GE, ASM, Asylex, FER plaudono alla nuova durata di un anno del permesso N. GE rileva tuttavia che il documento potrebbe essere utilizzato in maniera abusiva in caso di rifiuto dell’asilo.
Asylex ritiene che l’articolo 30 capoverso 1 OASA sia formulato in modo inadeguato in relazione all’articolo 42 LAsi. Propone una nuova formulazione volta a garantire che il richiedente l’asilo possa soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura d’asilo. Asylex chiede che le modalità di rilascio del permesso N siano rette a livello esecutivo.
Permesso F (art. 85 cpv. 1 LStrI)
Alla luce dei nuovi requisiti della LStrI in termini di integrazione, BL e ASM trovano poco opportuna la durata di tre anni del permesso F. La durata di validità di un permesso B per rifugiati riconosciuti è di due anni. BL chiede che la durata di validità dei permessi F venga riesaminata. SH condivide questa posizione. La novità proposta non è peraltro codificata nell’OASA. Secondo SG e ASM la nuova durata proposta è contraria all’articolo 85 capoverso 1 LStrI, il quale andrebbe pertanto adeguato. ASM sottolinea che la maggior parte dei Cantoni non si oppone a questa nuova durata, a condizione tuttavia che il permesso perda la propria validità in caso di abrogazione dell’ammissione provvisoria.
GE, FER plaudono alla proroga della durata di validità del permesso F a tre anni. Sottolineano che si dovrebbe adeguare conseguentemente l’articolo 85 capoverso 1 LStrI. TI si chiede se non sia opportuno adeguare la disposizione.
ASM evidenzia che secondo il diritto vigente il permesso F dev’essere rinnovato ogni 12 mesi (art. 58 OASA). La modifica è dunque necessaria.
2.6 Emolumenti (art. 8 OEmol-LStrI)
Siccome gli emolumenti non coprono i compiti supplementari per i Cantoni, AI respinge l’intero progetto. Data la limitazione dell’emolumento a 65 franchi i permessi per i cittadini UE/AELE non saranno coperti.
Cambiamento d’indirizzo (art. 8 cpv. 1 lett. j)
BL s’interroga in merito all’emolumento per il cambiamento d’indirizzo, il quale è stato accresciuto a causa dell’aumento degli oneri amministrativi connessi soprattutto ai cittadini dell’UE/AELS, non ai cittadini di Stati terzi. BL approva ciò nonostante l’aumento.
FR, JU, NE, VS, TI, ASM plaudono all’aumento dell’emolumento per tutti i cambiamenti d’indirizzo (da 25 a 40 franchi) e all’emolumento di 10 franchi per il rilevamento dei dati. Quest’ultimo emolumento, tuttavia, non può essere prelevato per i cittadini UE/AELS. FR sottolinea che la disposizione toccherà unicamente persone del settore dell’asilo, tuttavia in misura ridotta ove non dispongano di fonti di reddito.
ZG chiede che l’emolumento per tutti i cambiamenti in SIMIC che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso sia limitato a 30 franchi. Un aumento da 25 a 40 franchi non è giustificabile nei confronti delle persone interessate. Il cambiamento d’indirizzo è un evento