Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/91: Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito · 16 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
Secondo BL, ASM per i permessi N, F e S non occorre una carta di soggiorno munita di un microchip e di dati biometrici. È tuttavia fondamentale che queste carte di soggiorno si distinguano chiaramente dalle altre.
BL si chiede se, alla luce dell’onere lavorativo e finanziario connesso, non sia il caso di rinunciare a una carta di soggiorno per i cittadini UE/AELE e di prevedere piuttosto un semplice attestato. ASM segnala parimenti questa posizione minoritaria al suo interno.
SO deplora che l’indirizzo e il datore di lavoro non figurino più sui permessi N, F e S. Propone di integrare come segue il campo a testo libero «Osservazioni»:
«Aus der Gültigkeitsdauer kann kein Anwesenheitsrecht abgeleitet werden. Dieser Ausweis ist kein Nachweis für die Identität des Inhabers / der Inhaberin» (Dalla durata di validità non è deducibile nessun diritto di residenza. Il presente documento non dimostra l’identità del titolare).
ASUSC, CSC sottolineano che le differenze tra i nomi figuranti sulle carte di soggiorno e quelli del registro dello stato civile sono frequenti, in particolare a causa della legge sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). La carta biometrica odierna tiene conto di queste circostanze. ASUSC, CSC chiedono una garanzia affinché nella nuova carta di soggiorno sia lecito iscrivere i nomi divergenti conformemente al registro dello stato civile. Chiedono altresì che sulla carta di soggiorno sia indicato espressamente che la stessa non costituisce un documento d’identità, per lo meno nei casi in cui sia stata stabilita senza basarsi su un documento d’identità affidabile.
2.4 Rinnovo dei dati biometrici (art. 102a cpv. 4 LStrI, 71g OASA)
AG, BS, GE, VD, VS, TI, ZG, ZH, ASM, FER ritengono che i dati rilevati debbano essere conservati durante 10 anni, come per il passaporto biometrico svizzero. Questo consentirebbe di ridurre l’onere amministrativo previsto ogni cinque anni. BS chiede che il rinnovo dei dati intervenga ogni 10 anni per tutte le carte di soggiorno, anche quelle biometriche. ASM ritiene che, per considerazioni di parità di trattamento (ALC), la frequenza del rinnovo dei dati biometrici per i titoli di soggiorno sprovvisti di microchip debba essere la stessa che per la carta d’identità svizzera. Il termine di 5 anni per il rinnovo del permesso C è una scadenza amministrativa che non richiede il rilevamento di dati.
ASM chiede, a titolo sussidiario, che il rilevamento di nuovi dati ogni dieci anni sia riservato ai soli cittadini UE/AELS maggiorenni.
VD, ZG, ASM propongono che venga ammessa la possibilità di prorogare di sei mesi il termine di cinque anni in modo da poter rilasciare una nuova carta di soggiorno della durata di cinque anni senza che l’interessato sia costretto a effettuare uno spostamento.
SO ritiene che l’aggiornamento previsto per le carte di soggiorno biometriche debba valere anche per le carte non biometriche. Pertanto chiede che l’articolo 71g OASA sia adeguato di conseguenza.