Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
Oltre ai principi della IOSCO, anche i KA del FSB menzionano infine la segregazione (punti 4.1 e 4.2). La regolamentazione relativa alla segregazione dei valori patrimoniali dei clienti dovrebbe essere chiara, trasparente ed eseguibile, affinché non venga ostacolata l’applicazione effettiva delle misure di liquidazione.
2.3.2 Segregazione all’estero
Osservazioni di carattere generale
In presenza di valori mobiliari esteri, la maggior parte delle catene di custodia svizzere si estendono inevitabilmente all’estero. In questi casi è il diritto estero a stabilire se e a quali condizioni i portafogli dei clienti debbano essere custoditi a parte e se possano essere separati. A tale proposito bisogna tenere presente che una segregazione non comporterebbe di per sé comunque una migliore tutela dei diritti degli investitori. Il rispettivo diritto nazionale (ad es. diritto in materia di insolvenza) stabilisce se i diritti degli investitori dipendono dal tipo di tenuta del conto (ad es. nessuna segregazione, segregazione omnibus o segregazione per singolo cliente) e conseguentemente se i conti segregati costituiscono una condizione necessaria o un criterio sufficiente per una (migliore) tutela dei diritti degli investitori. Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici i conti segregati dovrebbero tuttavia essere associati a una (migliore) tutela dei diritti degli investitori.
Di seguito sono illustrate brevemente le disposizioni legali che disciplinano la segregazione nelle principali piazze finanziarie di riferimento (UE e USA). Stando all’indagine condotta presso le banche (cfr. in merito il n. 5.1.3 più avanti), la maggior parte delle catene di custodia con componente estera conducono proprio nell’UE e negli Stati Uniti.
Unione europea
Nell’UE i diritti di proprietà e altri diritti analoghi su valori mobiliari degli investitori devono essere tenuti separati dai diritti dell’impresa di investimento (consid. 51 della direttiva 2014/65/UE22 [MiFID II]). Inoltre l’articolo 16 paragrafo 8 MiFID II (Requisiti organizzativi) obbliga le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti ad adottare misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi su tali strumenti – segnatamente in caso di insolvenza dell’impresa di investimento – e per impedire che gli strumenti finanziari dei clienti siano utilizzati, senza il loro consenso esplicito, per conto proprio. La direttiva delegata che integra la MiFID II concretizza questi requisiti ravvisando la necessità di limitare i rischi per i clienti in relazione ai diritti di compensazione e/o ai diritti di garanzia degli enti di custodia che possono riguardare anche portafogli dei clienti.
22 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173/349.