Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
Ciascun istituto di credito di uno Stato membro deve far parte di un simile sistema. Il livello di copertura è di 100 000 euro per ogni depositante e istituto di credito e inoltre dal 2024 il termine di rimborso non potrà di norma superare i sette giorni lavorativi. I sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri devono essere finanziati per almeno il 70 per cento ex ante e presentare inoltre un grado di copertura dello 0,8 per cento dei depositi garantiti dei rispettivi istituti affiliati. Secondo la direttiva, i contributi ai sistemi di garanzia dei depositi devono basarsi sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio al quale è esposto il rispettivo istituto affiliato. Se i fondi della garanzia dei depositi non sono sufficienti, i sistemi di garanzia dei depositi devono dotarsi di altri meccanismi di finanziamento adeguati.
A fine novembre 2015 la Commissione europea ha inoltre pubblicato una proposta per un sistema unico europeo di assicurazione dei depositi EDIS (European Deposit Insurance Scheme), che dovrebbe essere realizzato partendo dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi esistenti. La partecipazione a tale sistema sarebbe obbligatoria per gli Stati membri della zona euro e per quelli che hanno aderito spontaneamente al meccanismo di vigilanza unico dell’Unione bancaria. Essa sarebbe aperta anche agli altri Stati membri dell’UE che desiderino aderire all’Unione bancaria. L’introduzione dell’EDIS dovrebbe avvenire in tre fasi. Nella prima fase l’EDIS fungerà da riassicurazione per i sistemi nazionali di garanzia dei depositi nel caso in cui i loro fondi siano completamente esauriti. Nella seconda fase l’EDIS, sotto forma di sistema di coassicurazione, si assumerebbe una parte dei costi in caso di necessità. In questo arco di tempo la quota coperta dall’EDIS verrebbe gradualmente aumentata. In tal modo i rischi sarebbero maggiormente ripartiti tra i vari sistemi nazionali. Infine, a partire dal 2024 l’EDIS provvederebbe per intero ai casi di attivazione della garanzia. Da quel momento sarebbero pienamente operativi anche il meccanismo unico di risoluzione e i requisiti previsti dalla direttiva sulla garanzia dei depositi.
Fin dall’inizio si dovrebbe istituire un fondo europeo di garanzia dei depositi da finanziare con i contributi dipendenti dal rischio delle banche, che potrebbero essere detratti dai contributi ai sistemi nazionali. Parallelamente all’introduzione dell’EDIS, la Commissione europea vorrebbe promuovere le misure volte ad attenuare i rischi nei singoli Stati membri e assicurare le stesse condizioni tra di essi. A tal fine occorrerebbe ad esempio abolire le possibilità di scelta e il margine discrezionale degli Stati membri a livello normativo e prudenziale, incoraggiare la convergenza del diritto in materia di insolvenza secondo il piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali nonché attuare rapidamente gli elementi ancora in sospeso dell’agenda internazionale di regolamentazione.
Attualmente la proposta si trova nella fase di consultazione e deve ancora essere approvata dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento europeo. Le discussioni procedono in modo controverso in quanto soprattutto la Germania si è opposta alla creazione di una garanzia dei depositi estesa a tutta l’UE. Una nuova proposta presentata dalla Commissione europea prevede quindi che i sistemi nazionali di garanzia dei depositi sostengano le perdite, come avviene ora. Secondo le conclusioni del Consiglio dell’Unione del giugno 2018 relative a una tabella di marcia per il completamento dell’Unione bancaria, in ordine all’EDIS il Consiglio proseguirà i lavori costruttivi a livello tecnico. I negoziati a livello politico inizieranno non appena saranno stati compiuti altri progressi sufficienti per quanto concerne le misure di riduzione del