Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

2.2.5 Sistema di indennizzo degli investitori

Diversi Stati (tra cui Stati Uniti, Singapore) nonché l’UE prevedono un sistema di indennizzo degli investitori. Un tale sistema può attivarsi ad esempio quando i titoli custoditi per conto dei clienti non sono (integralmente) disponibili in caso di fallimento dell’istituto finanziario e quindi non possono più essere restituiti oppure quando i clienti (ad es. a causa di attività penalmente rilevanti nella sfera di influenza dell’istituto finanziario) subiscono una perdita sulle proprie operazioni in titoli. In questo momento non esiste alcun sistema analogo in Svizzera: gli investitori devono rivolgersi a un’amministrazione del fallimento oppure a un tribunale per ottenere un indennizzo laddove non fosse possibile separare i titoli. Un sistema di indennizzo avrebbe il vantaggio di rafforzare la protezione degli investitori a livello nazionale nonché di semplificare agli istituti finanziari elvetici la fornitura di servizi transfrontalieri nell’UE (con o senza succursali). Considerando tuttavia i costi di un tale sistema, dei miglioramenti apportati alla protezione degli investitori nella legge sui servizi finanziari nonché del disciplinamento della segregazione nella legge sui titoli contabili proposto in questa sede, si è deciso di non procedere in questa direzione.

2.3 Segregazione

2.3.1 Principi internazionali

In virtù del principio 1 delle proprie raccomandazioni del 2014 (Recommendations Regarding the Protection of Client Assets), la International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) suggeriva che un intermediario («intermediary») dovesse sempre tenere registrazioni corrette e aggiornate dei valori patrimoniali dei propri clienti, che ne attestino la natura, l’importo, il luogo in cui sono detenuti e lo stato di proprietà. Se questi sono detenuti in custodia da un terzo, le registrazioni devono indicare anche il luogo in cui sono detenuti tali valori nonché le condizioni alle quali avviene la subcustodia. In caso di subcustodia i conti dovrebbero essere tenuti in modo da permettere di distinguere chiaramente i valori patrimoniali da quelli dell’intermediario. Nel luglio 2017 la IOSCO ha pubblicato un rapporto (Thematic Review of the Adoption of the Principles set forth in IOSCO’s Report: Recommendations Regarding the Protection of Client Assets), nel quale si attesta che finora la Svizzera non ha reso noto nulla di concreto ai fini dell’attuazione (integrale) del principio 1.

Inoltre anche i principi per le infrastrutture del mercato finanziario (Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI) della IOSCO e del Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali raccomandano la segregazione del patrimonio proprio e di quello dei clienti presso le controparti centrali (principio 14).

Nell’ambito della regolamentazione degli investimenti collettivi di capitale si applicano gli Objectives and Principles of Securities Regulation della IOSCO, anch’essi contenenti prescrizioni per la segregazione del patrimonio della clientela.