Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
essere compromessi da procedure basate sul diritto fallimentare. L’adeguamento proposto dell’articolo 40 della legge del 25 giugno 193024 sulle obbligazioni fondiarie (LOF) persegue questo obiettivo e intende creare una base per un intervento tempestivo e mirato. Il nuovo articolo 40a AP-LOF mira altresì a rafforzare ulteriormente la capacità di resistenza del sistema delle obbligazioni fondiarie in caso di fallimento di una banca associata. A differenza dell’articolo 40, esso interviene dunque solo se è già stato dichiarato il fallimento di una banca associata. In particolare si dovrebbe impedire il crollo, per contagio, delle due centrali di emissione di obbligazioni fondiarie. Una tale circostanza avrebbe gravi conseguenze per l’intera piazza finanziaria svizzera. Gli adeguamenti creano chiarezza e trasparenza sugli aspetti relativi alle obbligazioni fondiarie nell’eventualità di una liquidazione di una banca in fallimento. Ciò consente di migliorare la certezza del diritto per tutti gli attori coinvolti (FINMA, curatori dell’insolvenza, centrali di emissione di obbligazioni fondiarie, banche associate, creditori di obbligazioni fondiarie, agenzie di rating e Banca nazionale svizzera).
3.1.2 Garanzia dei depositi
Come già esposto in precedenza, la garanzia dei depositi deve essere migliorata sotto tre aspetti:
– termine di pagamento: si introducono termini brevi di sette giorni per il pagamento, da un lato, all’incaricato dell’inchiesta o al liquidatore del fallimento tramite la garanzia dei depositi e, dall’altro, ai depositanti da parte dell’incaricato dell’inchiesta o del liquidatore del fallimento (art. 37h cpv. 3 lett. a e 37j AP-LBCR). Per rispettare il secondo termine, le banche dovranno compiere i preparativi necessari (art. 37h cpv. 3 lett. d AP-LBCR);
– modalità di finanziamento: le banche sono tenute a depositare titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti presso un ente di subcustodia sicuro per un importo pari alla metà dei propri impegni contributivi oppure a concedere un prestito in contanti al responsabile della garanzia dei depositi (art. 37h cpv. 3 lett. c AP-LBCR). Le conseguenze di questi adeguamenti sui requisiti in materia di fondi propri e liquidità delle banche dovranno essere successivamente concretizzati a livello di ordinanza. Allo stato attuale delle riflessioni, l’obbligo di pagamento irrevocabile è mantenuto nella sua totalità in caso di garanzia dell’impegno contributivo (posizione fuori bilancio). Nell’ordinanza del 30 novembre 201225 sulla liquidità delle banche (OLiq) il tasso di deflusso sull’obbligo di pagamento potrebbe essere ridotto dal 50 al 40 per cento. In relazione alla quota strutturale di liquidità («net stable funding ratio» NSFR) che potrebbe essere introdotta (decisione del Consiglio federale attesa alla fine del 2019), si prevede un’attuazione conforme alle direttive internazionali. Infine, nell’ordinanza del 1º giugno 201226 sui fondi propri (OFoP), si ipotizza un
24 RS 211.423.4
25 RS 952.06
26 RS 952.03