Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
La direttiva delegata (UE) 2017/59323 concretizza questi requisiti segnatamente prescrivendo alle imprese di investimento l’obbligo di indicare ai clienti i rischi associati agli accordi che tali imprese sono tenute a concludere e che creano diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione (art. 2 par. 4 della direttiva delegata).
Stati Uniti
Negli Stati Uniti la Customer Protection Rule (rule 15c3-3 ai sensi del Securities Exchange Act del 1934) prevede che i commercianti di valori mobiliari tengano separati i titoli e i fondi liquidi dei loro clienti dalle proprie operazioni. Per garantire i fondi dei clienti i commercianti di valori mobiliari devono detenere un conto bancario specifico a favore dei propri clienti, nel quale sono depositati gli impegni netti dell’istituto nei loro confronti. In tal modo si intende assicurare che in caso di fallimento i portafogli dei clienti siano loro restituiti rapidamente e interamente o che possano essere trasferiti a un altro commerciante di valori mobiliari. La Securities and Exchange Commission (SEC) vigila sul rispetto di questa norma.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Diritto in materia di insolvenza
Gli adeguamenti al diritto in materia di insolvenza delle banche, a suo tempo presentati dal Consiglio federale nel messaggio concernente la LSF e la LIFin, vengono ripresi nel presente progetto e rielaborati in virtù delle ulteriori verifiche effettuate nel frattempo. La normativa proposta contiene in particolare disposizioni:
– sul contenuto del piano di risanamento (art. 30b AP-LBCR);
– sulle misure di capitalizzazione, segnatamente sulla conversione di capitale di terzi in capitale proprio e sull’ordine in cui avviene la conversione per genere di credito (art. 30c AP-LBCR);
– sulla controprestazione in caso di trasferimento di servizi bancari e sulla compensazione in caso di misure di capitalizzazione (art. 31b e 31c AP-LBCR);
– sugli effetti giuridici del piano di risanamento (art. 31d AP-LBCR);
– sulla procedura di ricorso, segnatamente sui ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento (art. 37gbis37gquater AP-LBCR);
Al fine di preservare la stabilità del sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie anche in caso di insolvenza di una banca associata, i valori di copertura non devono
23 Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari, GU L 87/500.