Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

– Lettera c: devono essere esposti la futura struttura del capitale e il modello

aziendale della banca. In tale contesto andrebbero indicate in particolare anche le ripercussioni di eventuali misure di capitalizzazione secondo l’articolo 30c.

– Lettera d: si deve esporre la situazione economica della banca riportandone

gli attivi e i passivi, che devono essere valutati prudentemente ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettera b.

– Lettera e: l’omologazione del piano di risanamento può essere associata alla

revoca degli organi della banca o alla nomina di nuovi organi. Si possono inoltre effettuare adeguamenti alla struttura organizzativa della banca. Di conseguenza il piano di risanamento deve indicare in che modo si configureranno l’organizzazione e la gestione della banca al termine della procedura di risanamento. A tal fine l’organizzazione può essere illustrata sotto forma di organigramma. Occorre decidere caso per caso quali degli attuali organi della banca debbano continuare a essere responsabili della gestione anche dopo il risanamento. La regola generale è che debbano conservare la propria posizione gli organi la cui futura collaborazione rientra nell’interesse della banca, dei creditori e dei proprietari. I motivi di tale continuazione dell’attività devono essere esposti nel piano di risanamento.

– Lettera f: in caso di revoca degli organi, nel piano di risanamento occorre

stabilire la normativa applicabile, con l’unico scopo di informare creditori e proprietari. Non si tratta dunque di una regolamentazione vincolante dei rapporti di lavoro o contrattuali tra la banca e gli organi uscenti.

– Lettera g: se la banca fa parte di un gruppo o di un conglomerato, nel piano di

risanamento bisogna indicare anche la sua futura organizzazione.

– Lettera h: le misure di risanamento possono comportare ingerenze nei diritti

dei creditori (ad es. in caso di «bail-in»). Il piano di risanamento deve indicare se e come si esplicano tali ingerenze. Ciò assume particolare rilievo in quanto, laddove il piano di risanamento prevedesse un’ingerenza nei loro diritti, secondo l’articolo 31a LBCR i creditori interessati di una banca che non ha rilevanza sistemica avrebbero il diritto di rifiutare il piano di risanamento entro il termine stabilito dalla FINMA.

– Lettera i: dopo l’omologazione del piano di risanamento la banca ha il diritto

di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285−292 della legge federale dell’11 aprile 188932 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Se il piano di risanamento esclude tale diritto, i creditori sono autorizzati a chiedere la revocazione del piano di risanamento nella misura in cui quest’ultimo attenti ai loro diritti (cfr. art. 32 cpv. 2 LBCR). Alla luce di quanto precede il piano di risanamento deve indicare se è escluso il diritto della banca di domandare la revocazione. Lo stesso vale per l’esclusione delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 39 LBCR.

– Lettera j: il piano di risanamento deve indicare, conformemente alla lettera j,

le operazioni che necessitano di un’iscrizione nel registro di commercio o nel

32 RS 281.1