Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
Il fatto che per adempiere i compiti pubblici un’istituzione necessiti dell’ammissione quale partecipante è determinante per l’ammissione. Di conseguenza, ciò non significa che per ogni singola transazione il partecipante debba comprovare specificamente l’adempimento di un compito pubblico.
5 Ripercussioni per l’economia
5.1 Ripercussioni per i gruppi interessati
5.1.1 Insolvenza delle banche
Ripercussioni per le banche
Ogni banca da risanare ha un forte interesse a chiarire il passato nel più breve tempo possibile e a creare la certezza del diritto per l’istituto riorganizzato. Lunghe e complesse procedure di ricorso possono dunque assottigliare la capacità di sopravvivenza di un istituto che ha riorganizzato la propria attività. L’accorciamento dei termini di ricorso dagli attuali 20 a 10 giorni e la limitazione della richiesta di ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento al versamento di un’indennità aumentano la probabilità di successo del risanamento di una banca.
Allo stato attuale, le altre modifiche proposte nell’ambito dell’insolvenza bancaria hanno scarse conseguenze finanziarie per le banche. Non si possono escludere oneri da interessi più elevati in futuro per le banche con «bail-in bond» in sospeso (ciò riguarda soprattutto le banche di rilevanza sistemica), poiché questi «bail-in bond» non sono più considerati strutturalmente postergati e, di conseguenza, gli investitori sarebbero indotti a chiedere un premio di rischio più elevato. Ciò si verificherebbe se per le società madri del gruppo, oltre ai «bail-in bond» e ai crediti dei collaboratori, esistessero altri impegni dello stesso rango che superano il 5 per cento del valore dei «bail-in bond». Attualmente nessuna banca oltrepassa questa soglia, pertanto tutti i crediti in secondo rango (secondo l’art. 30c cpv. 5 lett. b) sarebbero esclusi e verrebbero dunque contestualmente convertiti come gli altri crediti di cui alla lettera c.
Ripercussioni per gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie
L’obbligazione fondiaria è uno strumento d’investimento negoziato in borsa, emesso in Svizzera da due istituti (la Banca di obbligazioni fondiarie e la Centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cantonali) a nome di un membro, e in passato si è dimostrata in grado di resistere alle crisi. In virtù di questa sua prerogativa, le obbligazioni fondiarie emesse dalla BNS sono considerate idonee a operazioni di pronti contro termine, ossia possono essere depositate a garanzia presso la BNS e utilizzate sul mercato delle operazioni PcT. Le banche sono già tenute per legge a rafforzare la loro copertura presso uno dei due istituti di emissione di obbligazioni fondiarie, non appena i proventi da interessi delle ipoteche sono inferiori agli oneri per interessi dei mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie. Inoltre la LOF impone alla banca di sostituire immediatamente l’attivo compromesso, in altri termini i mutui ipotecari con ammortamenti già oggi non sono idonei all’emissione di obbligazioni fondiarie. Con la presente modifica della LOF si aggiunge un elemento