Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
all’ente di custodia svizzero di far custodire i titoli contabili presso un ente di subcustodia in un determinato Stato.
Capoverso 6
Il capoverso 6 disciplina gli obblighi di informazione degli enti di custodia, poiché i titolari dei conti sono spesso ignari dei rischi di una custodia. Devono dunque essere informati che, di norma, i titoli contabili sono custoditi presso terzi e che l’ente di subcustodia può avere sede all’estero, con conseguente applicazione del diritto estero. Nel caso di subcustodia all’estero, l’ente di custodia deve informare i titolari dei conti sui rischi implicati (ad es. un’eventuale posizione giuridica peggiore rispetto al diritto svizzero in caso di fallimento dell’ente di custodia estero). Gli enti di custodia possono informare sui rischi in maniera generale, secondo il principio della proporzionalità. Tuttavia ciò non li esime dall’informare i titolari dei conti individualmente quando questi chiedono una spiegazione sui rischi individualizzata. Infine, l’ente di custodia deve fornire informazioni sui costi della custodia dei titoli contabili (lett. d). I costi possono essere esposti forfettariamente, secondo quanto abitualmente convenuto per contratto. Non sono dunque tenuti a scomporre le singole posizioni per ogni titolare di conti (ad es. in diritti di deposito, diritti di mediazione e commissioni di consulenza).
Le informazioni possono essere fornite in forma standardizzata, ossia fatte pervenire sotto forma di promemoria oppure rese accessibili in forma elettronica (ad es. mediante un sito web).
Art. 11b Trasmissione di dati a enti di subcustodia esteri
Capoverso 1
Se la subcustodia non sottostà alle disposizioni della LTCo, con l’accredito sul loro conto titoli (in Svizzera) i titolari dei conti acquisiscono soltanto i diritti che l’ente di custodia ottiene in virtù della subcustodia (art. 10 cpv. 2 LTCo). I diritti e i doveri dei titolari dei conti possono cambiare in funzione dell’ordinamento giuridico applicabile alla custodia all’estero. In particolare, gli ordinamenti giuridici esteri possono prevedere che i diritti sui titoli contabili debbano essere registrati dagli enti di custodia e i dati siano conservati. La dichiarazione dei dati di clienti all’ente di custodia estero è in contrasto con gli obblighi di segretezza vigenti in Svizzera, segnatamente il segreto bancario. Nella prassi gli enti di custodia svizzeri devono, dunque, ottenere dai singoli titolari dei conti l’esonero dal segreto bancario, una procedura dimostratasi onerosa in termini di tempo e di costi. Con il nuovo articolo 11b AP-LTCo, nei casi in cui la subcustodia non sottostà alla LTCo, l’ente di custodia svizzero può trasmettere all’ente di subcustodia estero tutti i dati di cui l’ente di subcustodia estero deve disporre secondo il diritto ad esso applicabile. In tal modo, l’esonero dal segreto bancario da parte del singolo cliente non è più necessario.
L’articolo 11b AP-LTCo funge qui da lex specialis rispetto alle disposizioni dell’articolo 42c capoversi 1−4 LFINMA. La trasmissione di dati non dipende dunque da queste disposizioni e le condizioni della trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 42c LFINMA non devono essere adempiute per la trasmissione di dati ai sensi della presente disposizione. Inoltre, nei