Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
casi di cui all’articolo 11b AP-LTCo non sono più applicabili l’articolo 271 del Codice penale36 e l’articolo 47 LBCR.
Capoverso 2
In determinate circostanze il diritto estero può disporre che gli enti di custodia esteri permettano alle autorità o ad altri enti terzi nel loro Stato di sede di accedere ai dati dei clienti loro trasmessi. I titolari dei conti devono essere informati previamente di questa possibilità. In tal modo, gli enti di custodia creano la trasparenza necessaria per permettere ai titolari dei conti di opporsi tempestivamente all’acquisto di determinati titoli contabili o alla loro custodia all’estero.
4.3.5 Legge sull’infrastruttura finanziaria
Osservazioni generali
L’articolo 34 capoverso 2 LInFi disciplina chi può essere ammesso quale partecipante a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione («multilateral trading facility»; MTF) da parte della sede di negoziazione competente. Oltre ai commercianti di valori mobiliari, vi rientrano anche altri istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA e partecipanti esteri autorizzati dalla FINMA nonché la BNS. La prassi ha rivelato che questa cerchia è troppo ristretta e la conseguente esclusione di determinati partecipanti non può rispecchiare la volontà del legislatore. La modifica dell’articolo 34 LInFi nell’ambito del presente progetto è dunque giustificata, poiché l’accesso di enti pubblici alle sedi di negoziazione (di operazioni pronti contro termine, PcT) contribuisce a rafforzare la stabilità della piazza finanziaria svizzera proprio nei casi di crisi, così come avviene per le disposizioni relative all’insolvenza delle banche.
L’attuale situazione giuridica può essere illustrata come segue: la SIX Repo SA gestisce una sede di negoziazione, tra l’altro con il segmento «CH Repo Market» (mercato svizzero delle operazioni PcT), per il momento l’unico accesso alle operazioni pronti contro termine e ad altre operazioni di mercato aperto della BNS. Dal mese di marzo del 2017 la sede di negoziazione della SIX Repo SA è considerata un MTF. Da allora, in virtù della disposizione di ammissione sancita all’articolo 34 capoverso 2 LInFi, l’accesso alla sede di negoziazione della SIX Repo SA è stato negato a diversi partecipanti (finora ammessi). Questa non era l’intenzione del legislatore. Nel suo messaggio concernente la LInFi, il Consiglio federale ha presupposto che la SIX Repo SA rientrasse nel campo di applicazione della LInFi come sistema organizzato di negoziazione («organised trading facility»; OTF) e che la cerchia dei partecipanti fosse aperta. La decisione strategica della SIX Repo SA di presentare una richiesta di autorizzazione a operare come MTF è stata presa solo dopo l’entrata in vigore della LInFi nel mese di giugno del 2015. Di conseguenza, la problematica suesposta non era emersa durante il processo legislativo. Il Parlamento non ha dunque ritenuto che la formulazione troppo restrittiva dei criteri di ammissione secondo l’articolo 34 capoverso 2 LInFi potessero in futuro impedire ai partecipanti (anche quelli già ammessi) l'accesso al mercato delle operazioni PcT.
36 RS 311.0