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Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 8 pagine

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Codice civile (Matrimonio per tutti) FF....

Art. 252 cpv. 2

2Fra l’altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.

Titolo prima dell’art. 255

Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie

Art. 259a

F. Genitorialità1 Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una dei coniugi dello

stesso sesso donna, questa è considerata l’altro genitore.

2Allo stato giuridico dell’altro genitore si applicano per analogia le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del padre.

Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

Art. 9g

4a. Regime dei1 Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matribeni in caso di monio all’estero prima dell’entrata in vigore della modifica del ...4 si matrimonio fra

persone dello applica retroattivamente, dalla data della celebrazione del matrimonio, stesso sesso

celebrato il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in quanto esse all’estero prima non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o del [data di

entrata in vigore patrimoniale.

della revisione]

2Prima dell’entrata in vigore delle altre disposizioni della presente modifica, ogni coniuge può comunicare per scritto all’altro che il regime dei beni di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 20045 sull’unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino all’entrata in vigore di tali disposizioni.

3Il regime dei beni di cui all’articolo 18 LUD è mantenuto anche quando all’entrata in vigore della presente modifica è in corso un’azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

4RU ...; FF ...

5 RS 211.231