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Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 8 pagine

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Codice civile (Matrimonio per tutti) FF....

b. sono stati pronunciati nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell’azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 51 lett. b

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:

b. per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 60a, 63, 64);

Art. 52 cpv. 2 e 3

2I coniugi posso scegliere fra:

a. il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio;

b. il diritto del luogo di celebrazione del matrimonio; e

c. il diritto di uno dei loro Stati di origine.

3L’articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile.

Art. 60a

3. Foro del luogo Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è di celebrazione cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono del matrimonio

competenti i tribunali svizzeri del luogo di celebrazione del matrimonio, sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 64 cpv. 1

1I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59, 60 o 60a. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

Art. 65 cpv. 1

1Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se:

a. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;

b. sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o