Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 42 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto sui risultati ORRPChim

sciences svizzere respinge il progetto, sia per quanto riguarda le modifiche di cui all’allegato 2.5 ORRPChim come pure le modifiche dell’OPICChim. La produzione in Svizzera trae vantaggio dall’efficienza amministrativa del diritto in materia di prodotti chimici, dal suo sviluppo autonomo e dal rifiuto espresso verso alcuni incomprensibili sviluppi sbagliati del diritto in materia di prodotti chimici adottato dall’UE. Secondo Scienceindustries la normativa prevista mette in grave pericolo i vantaggi acquisiti e per tale motivo non ci si può spingere oltre gli impegni assunti con la Convenzione di Rotterdam e bisogna respingere ogni adattamento alla normativa UE che superi le disposizioni della Convenzione di Rotterdam. La Svizzera deve impegnarsi affinché le nuove sostanze siano integrate nell’allegato III di tale Convenzione. Devono essere evitate misure unilaterali da parte della Svizzera che comportano oneri e costi amministrativi supplementari e che potrebbero causare svantaggi alla competitività e trasferimenti della produzione in altri Paesi. Altri punti critici secondo la presa di posizione di scienceindustries sono:

 i criteri di selezione per l’elenco di sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione per

l’esportazione sono considerati arbitrari e inaccettabili;

 l’obbligo di autorizzazione proposto per il trasporto di sostanze dal deposito doganale è

considerato inutile, poco chiaro e fautore di incertezza giuridica;

 il quantitativo soglia di 10 kg/anno è troppo basso;

 l’adozione dell’obbligo di autorizzazione dell’esportazione, che non prevede nessuna

possibilità di rinuncia (waiver), dà l’impressione che i Paesi importatori siano trattati con condiscenza e che la Svizzera dia da intendere di conoscere meglio del Paese importatore le condizioni locali;

 l’obbligo di autorizzazione previsto interessa tutti i Paesi importatori e non soltanto le Parti

della Convenzione di Rotterdam. Chiedere l’assenso agli Stati che non sono Parte contraente è praticamente impossibile.

CCI, economiesuisse e sgv-usam dubitano che vi sia una base giuridica per questa modifica dell’ORRPChim. HKBB respinge la modifica e ritiene che le misure proposte indebolirebbero la Convenzione di Rotterdam, sarebbero inefficaci e provocherebbero una distorsione del mercato. Misure sostenute a livello internazionale sarebbero più consoni all’obiettivo.

4.3.2.2 Modifica dell’allegato 1 OPICChim

15 Cantoni (AG, AI, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, TI, TG, UR, VS, ZH), tre organizzazioni economiche (ECO SWISS, Kompostforum und Ökostrom Schweiz) e un’associazione dell’economia (INOBAT) condividono la modifica dell’OPICChim. Swiss Textiles approva l’integrazione del PFOA nell’allegato 1. Swissmem ritiene che tale integrazione debba aver luogo soltanto il 1° giugno 2021. Le associazioni e le organizzazioni che respingono l’introduzione dell’obbligo di autorizzare l’esportazione, respingono al contempo anche il conseguente stralcio dei prodotti fitosanitari dall’allegato 1 OPICChim. In merito alle 7 sostanze da integrare nell’allegato 1 OPICChim non vi sono state osservazioni.

4.3.3 Valutazione dell’attuazione

4.3.3.1 Presa di posizione dei Cantoni

La maggioranza dei Cantoni non si è espressa sull’attuazione delle modifiche di ordinanza proposte. I Cantoni non sono interessati, dato che l’esecuzione delle prescrizioni in materia di esportazione di prodotti chimici è di competenza della Confederazione. Due Cantoni che hanno respinto il progetto non hanno espresso riserve sull’attuazione della normativa in quanto tale, ma sul suo effetto nei Paesi importatori per la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente.

20/42 153-00006/00001/01137/00015/S505-0009