Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 42 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto sui risultati ORRPChim
4 Rapporto sui risultati della modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
4.1 Situazione iniziale
La mozione Mazzone 17.4094 «Porre fine all'esportazione di pesticidi vietati in Svizzera. I prodotti considerati pericolosi da noi non sono meno pericolosi all'estero», non ancora trattata dalla Camera, incarica il Consiglio federale di vietare l'esportazione di pesticidi il cui uso è vietato in Svizzera a causa dei loro effetti sulla salute umana o sull'ambiente. Nel suo parere del 21 febbraio 2018, il ritiene sproporzionato un divieto generale di esportazione dei pesticidi non commerciabili in Svizzera a causa dei loro effetti sulla salute umana o sull'ambiente, se la protezione degli esseri umani e dell'ambiente può essere garantita con altri provvedimenti che limitano in misura meno incisiva la libertà economica. Il Consiglio federale è pertanto disposto a far elaborare un progetto di disposizione di ordinanza che sottoponga l'esportazione di determinati pesticidi pericolosi per la salute umana e l'ambiente (sostanze attive di prodotti fitosanitari e prodotti biocidi), la cui commercializzazione è vietata in Svizzera, a un assenso preliminare in conoscenza di causa da parte del Paese importatore. La presente modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) intende attuare questa disposizione volta a disciplinare l’esportazione di determinati prodotti fitosanitari.
In quanto Parte alla Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21), la Svizzera ha l’obbligo di sottoporre all’obbligo di notifica l’esportazione di prodotti chimici soggetti in Svizzera a divieto o a severe limitazioni. Tale obbligo è attuato mediante l’introduzione di tali prodotti chimici nell’allegato 1 dell’ordinanza PIC (OPICChim; RS 814.82).
4.2 Prese di posizione ricevute
Sul progetto di modifica dell’ORPChim e dell’OPICCHim si sono espresse complessivamente 75 parti interpellate, delle quali 70 hanno espresso una presa di posizione, mentre cinque vi hanno espressamente rinunciato. 23 Cantoni, un’organizzazione cantonale, quattro partiti politici, 15 organizzazioni settoriali ed economiche, 15 organizzazioni non governative, un sindacato e undici ditte si sono espressi sul progetto complessivo o in modo mirato su contenuti specifici.
4.3 Risultati della procedura di consultazione
4.3.1 Osservazioni generali
Le modifiche proposte dell’allegato 2.5 ORRPChim sono respinte dalla maggioranza delle organizzazioni settoriali ed economiche come pure dalle ditte interessate, secondo cui la Svizzera deve adattare l’elenco di sostanze soggette al sistema PIC internazionale solo secondo quanto previsto dalla Convenzione di Rotterdam. La proposta di modifica dell’allegato 2,5 ORRPChim è respinta anche dalle organizzazioni non governative, le quali chiedono invece di vietare l’esportazione di pesticidi particolarmente pericolosi da essere vietati in Svizzera.
La maggioranza dei Cantoni approva invece la modifica proposta dell’allegato 2.5 ORRPCHim.
4.3.2 Presa di posizione su singoli articoli
4.3.2.1 Modifica dell’allegato 2.5 ORRPChim
Quindici Cantoni (AG, AI, AR, FR, GE, GL, JU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VS, ZH) sostengono le proposte di modifica dell’allegato 2.5 ORRPChim. Il Canton FR evidenzia che occorre soppesare da un lato i proventi ottenuti dalle ditte esportatrici e dall’altro i vantaggi a lungo
18/42 153-00006/00001/01137/00015/S505-0009