Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 42 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto sui risultati OPSR

2 Rapporto sui risultati della modifica dell’ordinanza sui rifiuti

2.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova ordinanza sui rifiuti (ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti; OPSR; RS 814.600), che ha dato il cambio all’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 1990. Nei contenuti concreti l’OPSR è un passo coraggioso e innovativo che, da un lato, conserva e ottimizza ulteriormente processi sperimentati, ma nel contempo riporta nuove norme che varranno anche in futuro e getta così le basi per una Svizzera futuribile. L’approccio strategico dell’ordinanza sui rifiuti è considerare i rifiuti come fonte di materie prime e quindi anche quali materie prime in un ciclo qualitativamente elevato.

L’esecuzione di questa nuova ordinanza solleva però anche questioni e pone le autorità di fronte a varie sfide. A supporto, assieme ai Cantoni, alle associazioni di categoria dell’economia nonché ad altri uffici federali, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) elabora un aiuto all’esecuzione strutturato in moduli. Nel corso di quei lavori sono emerse richieste di revisione che ora sono state integrate nel presente progetto.

L’avamprogetto per la consultazione comprendeva le seguenti proposte di modifica:

- si integra la definizione di rifiuti urbani per quanto concerne l’amministrazione pubblica (art. 3 lett. a)

- si modificano le disposizioni riguardanti i depositi intermedi per semplificare la regolamentazione attuale e fare chiarezza (art. 3 lett. h, art. 27 cpv. 1 lett. e, art. 29 e 30)

- si innalza il quantitativo soglia relativo al resoconto per gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici (art. 6 cpv. 1 lett. b)

- si integrano i requisiti per la raccolta e lo smaltimento separati dei rifiuti speciali provenienti dall’amministrazione pubblica (art. 13 cpv. 2 lett. b)

- si precisa il riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato sul sito in cui è stato scavato (art. 19 cpv. 2 lett. d)

- si autorizza il trattamento nelle vicinanze del sito inquinato in caso di materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato (art. 19 cpv. 2 lett. d)

- si elimina la contraddizione nella nozione di riciclaggio tra l’articolo 19 e l’articolo 24 nonché l’allegato 4 numero 1 (art. 19 cpv. 3)

- si modificano i requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti speciali con composti organici alogenati, affinché si possa ammettere una variazione di 1000 °C per due secondi (art. 32 cpv. 2 lett. c)

- si modificano i requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti liquidi aventi un basso punto d’infiammabilità. Quest’ultimo è innalzato da 55 a 60 °C (art. 32 cpv. 2 lett. d)

- si innalza da 3 mg/kg a 10 mg/kg (all. 4 n. 1.1.) il valore limite per il benzo(a)pirene nei rifiuti che sono utilizzati come materia prima per la fabbricazione di cemento

- si elimina la contraddizione tra l’articolo 19 capoverso 2 lettera c e l’allegato 4 numero 1 con riferimento all’utilizzo di materiale di scavo e di sgombero inquinato da fattori geogeni per la fabbricazione di clinker di cemento (all. 4 n. 1.4 e 1.5).

2.2 Pareri pervenuti

Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti in tutto 67 pareri:

 26 pareri di Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU);

4/42 153-00006/00001/01137/00015/S505-0009