Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
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e dei giovani. Pur ritenendo molto interessante l’approccio di coregolamentazione proposto, mette in dubbio l’efficacia concreta del progetto. A suo avviso occorre far sì che quest’ultimo non comporti oneri amministrativi supplementari, ma consenta di garantire una protezione dell’infanzia e della gioventù comprensibile, efficace e attuabile.
3.3.3.4 Art. 2 Campo d’applicazione
1
La presente legge si applica:
a. agli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, nell’ambito della loro attività economica; e
b. ai fornitori di servizi di piattaforma, nell’ambito della loro attività economica.
2Ai programmi televisivi di emittenti svizzere ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV), alla televisione in differita e all’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV si applicano esclusivamente le disposizioni della LRTV.
3 Ai fornitori di giochi in denaro si applicano esclusivamente le disposizioni della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro.
In merito all’articolo 2 si sono espressi soltanto partecipanti che hanno formulato proposte di modifica o riserve oppure che si sono dichiarati del tutto contrari all’articolo.
Approvazione parziale dell’articolo 2 nella formulazione proposta
Un Cantone (SG), CS, LSA, ASA, Swissfilm, VSM e Jubla approvano in parte l’articolo 2 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.
• Richieste e proposte di modifica relative all’articolo 2
SG è del parere che non vi sia alcuna necessità d’intervento ulteriore per la protezione dei minori nel quadro delle proiezioni pubbliche di film e che la questione vada regolata non a livello federale nella LPMFV, bensì nelle leggi cantonali sul cinema, come avviene oggi.
L’associazione VSM ritiene importante che nel disegno di legge, o quantomeno nel messaggio, sia esplicitamente stabilito che i servizi a carattere editoriale che producono e curano i propri contenuti editoriali non rientrano nel campo d’applicazione del disciplinamento previsto. A suo avviso è inoltre indispensabile una chiara definizione del campo d’applicazione della LPMFV e dei termini «film», «videogioco» e «media».
CS, LSA, ASA e Swissfilm chiedono che nel testo di legge sia espressamente stabilito che i contenuti mediali di comunicazione commerciale (pubblicità) non rientrano nel campo d’applicazione della legge proposta; essi sono infatti già sufficientemente disciplinati da altre normative legali come ad esempio la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). CS propone quindi di aggiungere all’articolo 2 un apposito capoverso 4 del tenore seguente: «La presente legge non si applica ai contenuti mediali di comunicazione commerciale».
LSA, ASA e Swissfilm sottolineano inoltre la necessità di escludere dal campo d’applicazione della legge anche la comunicazione aziendale. A loro avviso, infatti, non è possibile che i canali di comunicazione (siti Internet, canali di media sociali) o gli archivi online di imprese, organizzazioni o agenzie di comunicazione, che potrebbero essere interpretati come «servizio a richiesta per immagini in movimento», vengano disciplinati dalla normativa proposta. Non è emersa alcuna necessità di disciplinamento per un campo d’applicazione così ampio al di fuori dei convenzionali film per il pubblico, ovvero film d’intrattenimento. Il campo d’applicazione della legge deve pertanto essere delimitato stabilendo chiari criteri in base al genere e alle finalità dei film, includendo in particolare i film distribuiti in modo mirato a un ampio pubblico (vendita, abbonamenti o servizi a richiesta a carattere editoriale finanziati mediante pubblicità). Qualora si