Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
importante. A suo avviso va precisato anche il termine «télécharger», chiarendo se si tratti di caricare e/o scaricare (nella versione italiana si parla esplicitamente di «caricare»).
Il CP auspica inoltre che i descrittori di contenuto (art. 4 lett. f) illustrino anche meccanismi dei giochi che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni, quali gli acquisti integrati, le loot box e i giochi d’azzardo con un elevato rischio di dipendenza (cfr. anche il commento all’art. 1).
3.3.3.7 Art. 5 Indicazione dell’età minima e descrittori di contenuto
1
I fornitori di supporti audiovisivi e di servizi a richiesta possono rendere accessibili soltanto film e videogiochi recanti in modo ben visibile l’indicazione dell’età minima richiesta e i descrittori di contenuto del caso.
2 Gli organizzatori di eventi devono esporre in modo ben visibile l’indicazione dell’età minima e i descrittori di contenuto per i film e i videogiochi nei punti di vendita dei biglietti e nei luoghi di svolgimento degli eventi.
3 I film e i videogiochi senza contenuti che possono nuocere allo sviluppo di minorenni, non devono indicare dei descrittori di contenuto.
Approvazione dell’articolo 5 nella formulazione proposta
In merito all’articolo 5 si sono espressi soltanto pochi partecipanti. JIF e media FORTI lo approvano esplicitamente nella formulazione proposta. La JIF accoglie con particolare favore l’introduzione di descrittori, dato che già oggi li utilizza e le esperienze al riguardo sono positive.
Approvazione parziale dell’articolo 5 nella formulazione proposta
Due Cantoni (ZH e SG), fds, ProCinema, ASC e JIM approvano soltanto in parte l’articolo 5 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.
• Richieste e proposte di modifica relative all’articolo 5
ZH e SG osservano che i film devono essere resi accessibili ai maggiorenni anche in mancanza di indicazione dell’età minima e descrittori di contenuto, e che pertanto l’articolo 5 va adeguato in tal senso.
Per motivi tecnico-produttivi, fds, ProCinema, ASC e JIM si oppongono all’introduzione di descrittori di contenuto validi soltanto per la Svizzera, fintantoché non sarà stata adottata una soluzione uniforme per l’Unione europea. Fds, ProCinema e JIM sottolineano inoltre che anche in tal caso i descrittori potrebbero essere applicati soltanto alle nuove classificazioni in base a inventari industriali a livello europeo e solo a condizione di rispettare un periodo transitorio sufficientemente lungo.
Rifiuto dell’articolo 5
Asut, suissedigital, Salt, Sunrise e UPC respingono l’introduzione di un sistema di classificazione in base all’età prettamente svizzero e l’obbligo per i servizi a richiesta di classificare i propri film secondo questo sistema. A loro avviso, infatti, riclassificare tutti i film secondo un sistema svizzero comporterebbe un enorme onere in termini di costi e di tempo di lavoro. Poiché, secondo asut, Salt, Sunrise e UPC, i fornitori esteri quali Netflix non sarebbero vincolati al disciplinamento svizzero, nella prassi la classificazione uniforme resterebbe un’illusione. Secondo asut, suissedigital, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC, i fornitori svizzeri di servizi a richiesta dovrebbero essere tenuti soltanto a riprendere classificazioni in base all’età già esistenti e riconosciute. Suissedigital chiede che all’articolo 5 venga aggiunto un nuovo capoverso dal tenore seguente: «È possibile riprendere l’indicazione dell’età minima e i descrittori di contenuto eventualmente previsti da organizzazioni per la protezione dei minori o altre organizzazioni statali estere».