Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine
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3.3.3.18 Art. 16 Revoca e caducità della dichiarazione del carattere vincolante
1 Se una regolamentazione in materia di protezione dei minori dichiarata vincolante non soddisfa più i requisiti stabiliti nella presente legge, il Consiglio federale revoca la dichiarazione del carattere vincolante. La revoca è pubblicata nel Foglio federale.
2 La dichiarazione del carattere vincolante decade, se una modifica della regolamentazione in materia di protezione dei minori entra in vigore prima che il Consiglio federale abbia deciso in merito a un’eventuale richiesta di dichiarazione del carattere vincolante della disposizione modificata.
Approvazione dell’articolo 16 nella formulazione proposta
Sull’articolo 16 si sono espressi soltanto COFEM e media FORTI. Entrambi lo approvano nella formulazione proposta.
3.3.3.19 Art. 17 Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale può emanare una regolamentazione in materia di protezione dei minori che preveda gli elementi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettere a–f per il settore dei film o quello dei videogiochi, se:
a. non è stata dichiarata vincolante alcuna regolamentazione in materia di protezione dei minori, ma al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge;
b. la dichiarazione del carattere vincolante è stata revocata o è decaduta.
2 Può incaricare terzi di controllare l’attuazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori e di istituire uno sportello.
Approvazione dell’articolo 17 nella formulazione proposta
COFEM, FSP e media FORTI approvano l’articolo 17 nella formulazione proposta.
Approvazione parziale dell’articolo 17 nella formulazione proposta
Due Cantoni (AR e AG) approvano soltanto in parte l’articolo 17 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.
• Richieste e proposte di modifica relative all’articolo 17
AG reputa importante, per un disciplinamento uniforme a livello nazionale e vincolante, che il Consiglio federale emani poi effettivamente un’opportuna regolamentazione in materia di protezione dei minori. Pertanto, chiede di esaminare se l’articolo 17 possa essere formulato altrimenti che come mera «disposizione potestativa».
AR sottolinea che il periodo di due anni previsto all’articolo 17 capoverso 1 lettera a per la dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori sembra troppo breve e propone di estenderlo da due a quattro anni.
Rifiuto dell’articolo 17
Nessuno dei partecipanti alla consultazione respinge l’articolo 17.