Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
questione può essere assegnata alla massa soltanto nell’ambito di un’azione di rivendicazione.
Il criterio della facoltà effettiva ed esclusiva di disporre, stabilito dal Tribunale federale, può fungere da parametro anche per decidere se un determinato bene crittografico appartenga alla massa o no, poiché la facoltà effettiva di disporne non dipende dalla fisicità del bene in questione. A seconda della forma concreta della custodia si possono fare le seguenti distinzioni:
– Una prima distinzione si basa sul mantenimento o no dell’accesso diretto ai beni crittografici da parte del cliente. Se il codice d’accesso è noto soltanto al cliente, solo quest’ultimo, e non il wallet provider, può disporre direttamente dei beni e procedere a una transazione nella blockchain. Non sussiste quindi la custodia da parte di terzi. E anche nel caso in cui sia il cliente che l’ente di custodia dispongono dell’identico codice d’accesso e possono quindi entrambi procedere direttamente a transazioni nella blockchain, si può presumere che l’avente economicamente diritto mantenga la sua effettiva facoltà di disporre e che anche in questo caso non si sia in presenza di una custodia da parte di terzi.
– Un’altra possibilità è che l’accesso ai beni crittografici sia possibile, come spesso nella prassi, soltanto con più codici anziché con uno solo. Per accedere a un siffatto indirizzo multisignature possono essere necessari tutti i codici (ad es. una «2 out of 2 multisignature») o soltanto alcuni (ad es. una «2 out of 3 multisignature»). Se il fallito è in possesso di un codice che è parte di un indirizzo multisignature, non è chiaro se i beni crittografici siano da assegnare alla massa. Conformemente a quanto illustrato sopra, anche in questo caso è determinante il criterio della facoltà effettiva ed esclusiva di disporre e quindi ne consegue che, in caso di facoltà di disporre condivisa, i beni crittografici non rientrano nella massa fallimentare.40
Riassumendo, i beni crittografici ai quali il cliente può accedere direttamente non sono assegnati alla massa fallimentare. Lo stesso dicasi quando per disporre del bene patrimoniale sono necessari più codici e la massa fallimentare non è in possesso del numero sufficiente di codici per accedervi senza la partecipazione di altri aventi diritto. In questi casi, se intende realizzare il bene nell’ambito del fallimento, l’amministrazione del fallimento deve intervenire. Soltanto nel caso in cui il cliente non abbia accesso e il fallito dispone di tutti i codici per accedere direttamente al bene, quest’ultimo è assegnato alla massa fallimentare e il cliente avente diritto deve, se del caso, rivendicarlo nell’ambito di una pertinente azione. Queste regole sono d’altronde determinanti anche per la ripartizione dei ruoli nella procedura di rivendicazione secondo gli articoli 106–109 LEF.
La rivendicazione di beni crittografici
Se il fallito ha la facoltà effettiva ed esclusiva di disporre dei beni, la legge presume che egli sia anche l’avente economicamente diritto. I beni sono quindi in linea di massima assegnati alla massa fallimentare, per cui si pone la questione della rivendicabilità da parte di un terzo.
40 Hauser-Spühler/Meisser 2018, pag. 11; Maurenbrecher/Meier 2017, n. marg. 26.