Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Nella letteratura la questione se i beni crittografici possano essere rivendicati in virtù del vigente articolo 242 LEF è controversa.41 Al Consiglio federale non sono per ora note sentenze giudiziarie sulla rivendicabilità di beni crittografici. In merito alla questione sussiste quindi una notevole incertezza giuridica cui il presente avamprogetto intende far fronte introducendo una nuova disposizione contemplante, a determinate condizioni, il diritto alla restituzione dei beni crittografici.42 Occorre tuttavia evitare un diritto di rivendicazione più esteso rispetto a quello vigente per i beni fisici. L’adeguamento proposto permette di assegnare all’avente diritto, nel fallimento, una posizione simile a quella del proprietario, senza dover creare una proprietà specifica dei dati.

Accesso ai dati

Oltre a inserire nella legge il diritto di rivendicare beni crittografici, l’avamprogetto prevede anche il diritto di accedere ai dati custoditi dalla massa fallimentare.

In tal modo si tiene conto di un’ulteriore esigenza ampiamente condivisa nella prassi e nel mondo politico.43 La legge in vigore prevede infatti il diritto di rivendicazione soltanto per le «cose» (art. 242 cpv. 1 LEF) e non per i dati, sebbene questi, a seconda delle circostanze, rivestano per l’avente diritto la stessa importanza o addirittura un’importanza maggiore di quella degli oggetti fisici. Inoltre, in molti casi i dati sono privi di valore oggettivo e quindi non pignorabili ai sensi della LEF. In questi casi la restituzione dei dati non è disciplinata nella LEF, il che implica una notevole incertezza giuridica. Se l’amministrazione del fallimento si rifiuta di restituire i dati, la legge vigente non prevede il diritto di rivendicarne la restituzione.

A titolo di esempio si possono menzionare i dati che un’impresa ha registrato presso un cloud-provider, ad esempio un archivio dei clienti o la contabilità, e ai quali non può più accedere in caso di fallimento del provider. Ma situazioni simili sono ipotizzabili anche in ambito privato, ad esempio se una persona carica proprie fotografie sul server di un fornitore che poi fallisce. In tutti questi casi può verificarsi che in seguito alla dichiarazione di fallimento i dati siano inaccessibili, ad esempio perché l’amministrazione del fallimento ha spento i server.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene opportuno creare una base legale che permetta all’avente diritto di accedere ai dati. Per evitare problemi di delimitazione, il diritto di restituzione non dovrebbe limitarsi a diritti (beni) pignorabili, bensì includere tutti i dati. In tal modo sono contemplati anche oggetti o diritti non realizzabili perché sprovvisti di valore oggettivo, ad esempio i dati d’accesso (parole chiave) o la contabilità aziendale.

41 Cfr. Schönknecht 2016, pag. 309; Eckert 2016, pag. 248 seg.; Piller 2017, pag. 1437; Graham-Siegenthaler/Furrer 2017, n. marg. 78 segg.; Maurenbrecher/Meier 2017, n. marg. 25 seg.; Meisser/Meisser/Kogens 2018, n. marg. 45; Hauser-Spühler/Meisser 2018, pag. 9 segg.; Reiser 2018, pag. 815 segg.; Seiler/Seiler 2018, n. marg. 71.

42 L’introduzione di una disposizione chiara che permetta la rivendicazione è incontestata; anche il Consiglio federale ha promesso una tale norma, Rapporto TRD, pag. 72 seg.

43 Cfr. l’iniziativa parlamentare 17.410 Dobler («I dati sono il bene più prezioso delle imprese private. Occorre disciplinare la restituzione dei dati in caso di fallimento»), cui la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha dato seguito all’unanimità il 3 maggio 2018 e che chiede un adeguamento dell’art. 242 LEF.