Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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parte II del presente Accordo a tale atto. A tal fine, la Svizzera informa il Regno Unito, in seno al comitato misto istituito dall’articolo 6 del presente Accordo, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni atto modificativo o sostitutivo di tali regolamenti.
Se il comitato misto non decide in merito all’allineamento dell’allegato I parte II del presente Accordo a tale atto, l’allegato I parte II del presente Accordo non è allineato all’atto.
3. Ai fini del presente Accordo, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I parte III del presente Accordo. Il Regno Unito informa la Svizzera, in seno al comitato misto, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni modifica di disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell’allegato I parte III del presente Accordo.
4. Ai fini del presente Accordo, le decisioni e le raccomandazioni della commissione amministrativa si intendono comprensive delle decisioni e delle raccomandazioni elencate nell’allegato I parte I. Il comitato misto può modificare l’allegato I parte I per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione adottata dalla commissione amministrativa che considera appropriata. A tal fine, la Svizzera informa il Regno Unito in merito, in seno al comitato misto, quanto prima dopo l’adozione. Le modifiche sono apportate dal comitato misto su proposta della Svizzera o del Regno Unito.
5. Al fine di chiarire il funzionamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009 in un contesto bilaterale, il comitato misto può, entro la fine del quarto anno seguente la data stabilita, adottare decisioni modificative della parte terza del presente Accordo.
Articolo 28b
Adeguamento della parte terza in mancanza di un pertinente accordo di recesso
Nei casi di cui all’articolo 28a paragrafo 1, le Parti esaminano congiuntamente, in seno al comitato misto, le disposizioni della parte terza del presente Accordo entro la fine dell’anno seguente la data in cui questo è diventato applicabile tra le Parti e, successivamente, con cadenza annuale. In fase di esame, le Parti valutano se la parte terza sia ancora il mezzo più adeguato per garantire il coordinamento della sicurezza sociale per le persone interessate o se tale parte debba essere modificata o sostituita.