Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

(c) «accordo transitorio»: un accordo per la durata del quale l’Accordo sulla libera circolazione delle persone continua a essere applicabile al Regno Unito;

(d) «cittadino del Regno Unito»: il cittadino del Regno Unito quale definito nella Nuova dichiarazione del Regno Unito, del 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine «cittadini»1 e nella Dichiarazione n. 63 allegata all’Atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona2.

Articolo 3

Ambito di applicazione territoriale

Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall’altra, alla Svizzera.

Articolo 4

Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo

1. In virtù del presente Accordo ed entro la data stabilita, le Parti si impegnano ad applicare o attuare le disposizioni in esso contenute e, in particolare, a garantire i diritti dei cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché dei loro familiari.

2. Le persone interessate dal presente Accordo godono dei diritti da esso previsti per tutta la vita, a meno che non soddisfino più le condizioni definite a tal fine.

3. L’applicazione del presente Accordo non pregiudica nessuna eventuale disposizione nazionale più favorevole nei confronti dei cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché dei loro familiari.

4. Nell’interpretare e nell’applicare ogni legge nazionale che attua il presente Accordo e i diritti in esso contenuti, le autorità giudiziarie e amministrative di ogni Parte tengono debitamente conto del presente Accordo.

5. Le disposizioni del presente Accordo che fanno riferimento all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e a nozioni del diritto dell’Unione in esso contenuti sono interpretate in conformità con l’articolo 16 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

1 GU C 23 del 28.1.1983, pag. 1.

2 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 270.