Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato misto si riunisce se e quando necessario.

5. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell’espletamento dei suoi compiti.

6. Le Parti possono investire il comitato misto di un caso di controversia quanto all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.

7. Il comitato misto può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.

Articolo 7

Non discriminazione

I cittadini di una Parte che soggiornano legalmente nel territorio dell’altra Parte non sono oggetto, in applicazione e in conformità con le disposizioni del presente Accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

Articolo 8

Diritto di ricorso

L’articolo 11 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone si applica a ogni decisione delle autorità competenti della Svizzera o del Regno Unito riguardante l’applicazione e l’attuazione del presente Accordo.

PARTE SECONDA DIRITTI CONNESSI ALL’ALLEGATO I

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Definizioni

Ai fini della presente parte, si applicano le definizioni seguenti:

(a) «familiari»: familiari di cittadini della Svizzera o del Regno Unito quali definiti all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, qualunque sia la loro cittadinanza;