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Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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b) ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in Svizzera in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e che continuano a soggiornarvi dopo tale data;

c) ai cittadini della Svizzera che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri nel Regno Unito in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e che continuano a farlo dopo tale data;

d) ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri in Svizzera in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e che continuano a farlo dopo tale data;

e) ai familiari delle persone di cui alle lettere a e b, purché soddisfino una delle condizioni seguenti:

i) soggiornavano nello Stato ospitante in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e continuano a soggiornarvi dopo tale data;

ii) avevano un vincolo di parentela diretto con una persona di cui alle lettere a e b e non soggiornavano nello Stato ospitante prima della data stabilita, purché, al momento della domanda di permesso di soggiorno a norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lettere a e b, soddisfino le condizioni di cui all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 lettere a-c dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;

iii) sono nati da una persona di cui alle lettere a e b o sono di essa diventati figli nella data stabilita o dopo di essa, nello Stato ospitante o in un altro Stato, e al momento della domanda di permesso di soggiorno a norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lettere a e b soddisfano le condizioni di cui all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 lettera a o c dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;

iv) diventano il coniuge di una persona di cui alle lettere a e b entro un periodo di cinque anni a partire dalla data stabilita, a condizione che intendano ottenere la residenza in virtù della presente parte per ricongiungersi con la persona di cui alle lettere a e b prima del termine di tale periodo.

f) prestatori di servizi, secondo quanto stabilito agli articoli 23 e 24.

2. I familiari di cui all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone diversi dalle persone di cui alle lettere a-c della presente disposizione cui la Svizzera o il Regno Unito agevolavano l’ammissione in conformità con la rispettiva disposizione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita conservano il diritto di soggiorno nello Stato ospitante nella data stabilita