Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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(b) «lavoratori frontalieri»: cittadini della Svizzera o del Regno Unito che, pur soggiornando nel territorio di uno Stato che era parte contraente dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e facendovi ritorno di regola ogni giorno o almeno una volta alla settimana, esercitano un’attività economica rispettivamente nel Regno Unito o in Svizzera;
(c) «Stato ospitante»:
i) per i cittadini della Svizzera, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato il diritto di soggiorno in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e continuino a soggiornarvi dopo tale data;
ii) per i cittadini del Regno Unito, la Svizzera, qualora vi abbiano esercitato il diritto di soggiorno in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e continuino a soggiornarvi dopo tale data;
(d) «prestatori di servizi»:
i) cittadini della Svizzera o del Regno Unito che soggiornano nel territorio rispettivamente della Svizzera o del Regno unito e che prestano un servizio nel territorio dell’altra Parte;
ii) lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, integrati nel mercato regolare del lavoro della Svizzera o del Regno Unito e distaccati dal datore di lavoro, stabilito in Svizzera o nel Regno Unito, nel territorio dell’altra Parte per la prestazione di un servizio, in conformità con l’allegato I articolo 18 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;
(e) «Stato sede di lavoro»:
i) per i cittadini della Svizzera, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della data stabilita e continuino a farlo dopo tale data;
ii) per i cittadini del Regno Unito, la Svizzera, qualora vi abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della data stabilita e continuino a farlo dopo tale data.
Articolo 10
Ambito di applicazione ratione personae
1. Fatte salve le parti terza e quarta, la presente parte si applica:
a) ai cittadini della Svizzera che hanno esercitato il diritto di soggiorno nel Regno Unito in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e che continuano a soggiornarvi dopo tale data;