Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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Articolo 4a

Buona fede

Le Parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente Accordo.

Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi.

Articolo 5

Riferimenti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone

1. Salvo che il presente Accordo non disponga diversamente, tutti i riferimenti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone ivi contenuti si intendono fatti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone come applicabile immediatamente prima della data stabilita.

2. Salvo che il presente Accordo non disponga diversamente, tutti i riferimenti ad atti dell’Unione o a loro disposizioni ivi contenuti si intendono fatti ad atti o disposizioni quali integrati nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, e resi applicabili nelle Parti contraenti di tale Accordo, come applicabile immediatamente prima della data stabilita.

Articolo 5a

Riferimenti agli Stati membri

Ai fini del presente Accordo, tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti contenuti nelle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone rese applicabili dal presente Accordo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.

Articolo 6

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato misto è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio del presente Accordo. Tiene conto in particolare della parte terza del presente Accordo e riesamina regolarmente il proprio funzionamento. A tal fine, formula raccomandazioni, se del caso, e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Prende le sue decisioni di comune accordo.

2. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni con regolarità e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al comitato misto.