Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 11 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.869353 / 431.0/2019/00155

1. ContestoIDP Antrag SEM Brexit: Message concernant l’approbation de l’accord sur les droits acquis des citoyens

1.1. Quadro della situazione

Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE cesseranno di essere applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dopo l’uscita di quest’ultimo dall’UE. Nel settore della migrazione occorre rimpiazzare, per quanto possibile, la base legale attuale, ossia l’Accordo concluso tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone1 (ALC).

Conformemente alla strategia «Mind the gap»2 del Consiglio federale, la Svizzera ha concluso con il Regno Unito un accordo che mira a tutelare i diritti che i cittadini britannici e svizzeri hanno acquisito o stanno attualmente acquisendo in virtù dell’ALC. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini) è stato approvato dal Consiglio federale il 19 dicembre 2018 e firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

La procedura di consultazione si è svolta dal 22 marzo al 29 maggio 2019. È stata abbreviata a due mesi perché non poteva ancora essere scartata un’uscita del Regno Unito dall’UE senza accordo di recesso nella primavera del 2019.

L’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini si applicherà a prescindere dall’esito dei negoziati tra l’UE e il Regno Unito: nel caso in cui l’UE e il Regno Unito non stipulino un accordo di recesso, si applicherà in via provvisoria, mentre in presenza di un accordo di recesso, entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione convenuto tra il Regno Unito e l’UE.

1.2. Contenuto del progetto

1.2.1. Accordo

L’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini copre i tre allegati dell’ALC: la libera circolazione delle persone (allegato I), il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II) e il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III).

L’Accordo tutela i diritti che i cittadini svizzeri e britannici e i loro familiari hanno acquisito o stanno acquisendo in virtù dell’ALC in qualità di lavoratori subordinati (frontalieri inclusi), autonomi (frontalieri inclusi), prestatori di servizi o persone che non esercitano un’attività economica.

Esso riprende le disposizioni dell’ALC, senza ampliare i diritti che vi figurano né crearne di nuovi. Su certi punti della libera circolazione delle persone (allegato I) è più restrittivo dell’ALC e rinvia alla legislazione nazionale, soprattutto per quanto riguarda il diritto al ricongiungimento familiare del futuro coniuge, l’ottenimento dello status di soggiorno permanente, il carattere costitutivo del permesso di soggiorno, l’introduzione della possibilità di esaminare sistematicamente il casellario giudiziale e la limitazione del diritto di soggiorno in virtù del diritto nazionale, nonché le prestazioni di servizi.

Per quanto concerne il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II), viene assicurato il mantenimento dei diritti acquisiti o in fase di acquisizione, anche se saranno necessari adeguamenti in caso di uscita del Regno Unito dall’UE senza accodo di recesso.

1 RS 0.142.112.681

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