Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 11 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.869353 / 431.0/2019/00155

PSSIDP Antrag SEM Brexit: Message concernant l’approbation de l’accord sur les droits acquis e UDC menzionano anche le relazioni con l’UE.

des citoyens

2.3. Pareri relativi all’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini

Osservazioni generali

AR giudica l’Accordo indispensabile per mantenere relazioni stabili con il Regno Unito, soprattutto in caso di uscita di quest’ultimo dall’UE senza accordo di recesso. UCS ritiene che l’Accordo costituisca una buona soluzione per arginare gli effetti negativi della Brexit nel settore della migrazione. FER approva la reattività del Consiglio federale nell’ambito di questo dossier, considerata la situazione eccezionale. Per economiesuisse, l’Accordo costituisce un successo in termini di politica economica estera. È importante che il Consiglio federale continui a informare, a intervalli regolari, gli attori economici sugli ultimi sviluppi di questo dossier.

GastS approva il mantenimento dello status quo nel settore della libera circolazione delle persone garantito da questo Accordo. Approva inoltre l’esonero dal visto per l’ingresso e l’uscita dei cittadini britannici, agevolazione particolarmente importante per il settore turistico.

PSS nota con interesse che i cittadini svizzeri nel Regno Unito sono trattati come cittadini europei e beneficiano quindi delle disposizioni della direttiva 2004/38/CE9. PSS approva l’Accordo, in quanto permette di tutelare i diritti dei cittadini svizzeri nel Regno Unito e si rammarica che non sia garantita reciprocità nel trattamento dei cittadini britannici in Svizzera. Dal punto di vista della politica europea, PSS è del parere che la conclusione di questo Accordo non invii un segnale positivo ai partner dell’UE. Il partito raccomanda al Governo svizzero la più grande moderazione possibile in relazione a questo Accordo nella sua politica estera.

UDC ritiene che l’Accordo sia dotato di mezzi adeguati per conseguire il suo obiettivo. In particolare valuta positivo il fatto che sia il comitato misto, e non un’istanza sovranazionale, a regolare le divergenze. L’Accordo permette di tutelare i diritti acquisiti dei cittadini svizzeri e britannici in modo temporaneo e senza ampliare la cerchia dei beneficiari.

Art. 10 – Ricongiungimento familiare (par. 1 lett. e n. iv)

BL fa rilevare che il rapporto esplicativo non fornisce alcuna spiegazione in merito alla disposizione che autorizza il ricongiungimento familiare del futuro coniuge alle condizioni previste dall’ALC fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Per motivi di parità di trattamento, ritiene che il diritto nazionale dovrebbe applicarsi senza periodo transitorio.

9 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77–123.