Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 11 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.869353 / 431.0/2019/00155
PLRIDP Antrag SEM Brexit: Message concernant l’approbation de l’accord sur les droits acquis raccomanda di aumentare i contingenti di Stati terzi o di concludere un nuovo accordo
bilaterale per facilitare l’ammissione al mercato del lavoro dei cittadini dei due Paesi in futuro.des citoyens
USI sottolinea il bisogno di stipulare un accordo bilaterale per poter derogare a certe condizioni di ammissione previste dalla LStrI. Pur giudicando positivo un accordo temporaneo a breve e medio termine in mancanza di un accordo di recesso, economiesuisse chiede che sia elaborata una soluzione che conservi i vantaggi dell’ALC a lungo termine.
Sebbene approvi la decisione del Consiglio federale del 13 febbraio 2019 di introdurre contingenti separati per i cittadini del Regno Unito, PSS ritiene che essa costituisca anche una discriminazione positiva a favore dei cittadini britannici. Si tratta infatti di una disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini di Stati terzi.
Anche se questo Accordo costituisce una soluzione a breve e medio termine, HKBB ritiene che sia necessaria anche una soluzione a lungo termine per garantire il mantenimento della libera circolazione delle persone, così importante per l’economia regionale. HKBB chiede che il Consiglio federale continui a informare le cerchie economiche a intervalli regolari e in modo dettagliato in merito alle soluzioni previste.
FER sottolinea che le esigenze delle imprese svizzere, che si trovano ad affrontare una carenza di personale qualificato, devono essere prese in considerazione nell’elaborazione delle soluzioni future. FER riafferma il suo sostegno all’ALC e ribadisce la necessità di mantenere un mercato del lavoro aperto.
2.4. Pareri relativi all’attuazione dell’Accordo
TG chiede un’attuazione chiara e semplice delle disposizioni dell’Accordo, in particolare per quanto riguarda il rilascio e la proroga dei permessi di soggiorno. Ritiene che le procedure attuali siano sufficienti. Quando viene rilasciato un permesso di soggiorno, vanno privilegiate le notifiche automatiche mediante il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Va evitato il ricorso a permessi speciali e a menzioni che devono essere aggiunte manualmente dalle competenti autorità cantonali.
TI fa rilevare che i cambiamenti di status (art. 15 dell’Accordo) e il rinnovo dei titoli di soggiorno (art. 16 dell’Accordo) potrebbero implicare un carico di lavoro supplementare notevole per le autorità cantonali, le quali dovranno verificare se i cittadini britannici continuano a soddisfare i criteri dell’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.
TI chiede che la Confederazione proponga soluzioni prima del 30 ottobre 2019 per evitare la coesistenza di procedure parallele, ossia il rilascio di titoli di soggiorno in formato cartaceo non biometrico e in formato carta di credito biometrica, con conseguenti oneri amministrativi elevati.
BE disapprova la creazione di due categorie di cittadini britannici in Svizzera, in quanto causerà oneri in termini finanziari e di personale per i Cantoni. FR sottolinea che queste nuove norme implicano un aumento della complessità e del lavoro per i servizi cantonali, in particolare per i servizi della sicurezza sociale, e questo malgrado l’effettivo limitato dei cittadini britannici sul suolo svizzero.
ZH sottolinea che l’eventuale carico finanziario supplementare legato all’attuazione dovrà essere ripartito in modo proporzionale tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. TI è favorevole all’aumento degli emolumenti per i permessi di soggiorno per compensare un’eventuale onere amministrativo addizionale.
JU ritiene che la creazione di queste nuove categorie e il derivante onere supplementare non debbano costituire un ostacolo all’approvazione del presente Accordo.