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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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colo 12; sono esclusi i gestori con impegni di riduzione secondo l’articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti e programmi non siano contemplate dall’obiettivo di emissione; e

Titolo prima dell’art. 12.

Sezione 5a Attestati per i gestori di impianti

Titolo dell’articolo 12 e cpv. 1 lett. a-c

Attestati per i gestori di impianti con impegno di riduzione

1Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, ai gestori di impianti con impegno di riduzione ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1, per le quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell’articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell’obiettivo di riduzione, se:

a. il gestore è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni;

b. nel pertinente anno le emissioni di gas serra degli impianti sono state inferiori del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione di cui all’articolo 67; e

c. non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 della legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne) per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori di impianti che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014.

Titolo dell’art. 12a e cpv. 1

Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico

1Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera se:

a. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 67 capoversi 1-3 ed è stata convalidata a spese del gestore di impianti da un organismo ammesso dall’UFAM e giudicato idoneo da quest’ultimo;

2 RS 730.0