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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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2Nel caso di chiusure parziali, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è ridotta come segue dall’inizio dell’anno successivo:

Art. 46c cpv. 1, 3 e 4

1La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è aumentata se una modifica materiale di un impianto o la costruzione di un nuovo impianto comporta un aumento di almeno il 10 per cento della capacità installata di un elemento di assegnazione.

3Se una modifica materiale di un impianto o la costruzione di un nuovo impianto dà luogo a un nuovo elemento di assegnazione, al gestore di impianti nel periodo tra la messa in esercizio materiale e l’avvio dell’esercizio normale sono assegnati diritti di emissione in funzione dei gas serra emessi e in applicazione dei fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. Per la produzione di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

4Se, dopo una chiusura parziale secondo l’articolo 46b capoverso 2, l’esercizio degli impianti riprende, l’assegnazione a titolo gratuito viene adeguata di conseguenza dall’anno successivo.

Unità di partizione dopo l’art. 46c

Sezione 1a Operatori di aeromobili

Art. 46d Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

1Un operatore di aeromobili secondo l’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (operatore di aeromobili) è tenuto a partecipare al SSQE se opera voli secondo l’allegato 13.

2Un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all’autorità competente secondo l’allegato 14.

3Se l’operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell’aeromobile è considerato gestore.

4L’UFAM può chiedere a un operatore di aeromobili di indicare un recapito in Svizzera.

Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione a disposizione

1L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numero 2.

2Riserva annualmente una quantità adeguata di tali diritti di emissione ai sensi dell’allegato 15 numero 2 per renderli accessibili a operatori di aeromobili nuovi e in forte crescita.