Progetto
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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Titolo prima dell’art. 45
Abrogato
Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili
1L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE secondo l’allegato 8.
2Riserva annualmente il 5 per cento dei diritti di emissione ai gestori che iniziano a partecipare al SSQE e ai gestori di impianti già partecipanti al SSQE che potenziano notevolmente le proprie capacità secondo l’art. 46c.
Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
1L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. L’UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell’Unione europea.
2Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata ai singoli gestori di impianti.
Titolo dell’art. 46a cpv. 1 e 3
Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE
1Un gestore di impianti che partecipa per la prima volta al SSQE dopo il 1°gennaio 2013 riceve un’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito dalla riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2 dal momento della partecipazione al SSQE.
3Se la partecipazione del gestore di impianti al SSQE avviene dopo un ampliamento di impianti o dopo un potenziamento materiale delle capacità, l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dagli articoli 46 e 46c.
Art. 46b cpv. 1 e frase introduttiva cpv. 2
1La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è ridotta dall’inizio dell’anno successivo se:
a. una modifica materiale in un impianto comporta una riduzione di almeno il 10 per cento della capacità installata di un’unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione (elemento di assegnazione); sono escluse le modifiche materiali che servono esclusivamente alla diminuzione delle emissioni di gas serra;
b. l’esercizio degli impianti è interrotto.