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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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a. esercita un’attività secondo l’allegato 7; e
b. la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 mega watt (MW).
2Un gestore di impianti deve presentare la domanda al più tardi entro sei mesi dal momento in cui soddisfa per la prima volta le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1.
2bisUn gestore di impianti che ha ritirato la propria domanda benché soddisfi le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, può di nuovo presentare una domanda di partecipazione se dall’ultima domanda la potenza termica totale è aumentata di almeno il 10 per cento. La domanda va presentata al più tardi sei mesi dopo l’aumento.
3La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
b. le potenze termiche installate negli impianti;
c. i gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.
Titolo dell’art. 43, cpv. 1, frase introduttiva cpv. 2 e cpv. 3
Impianti non considerati
1Nello stabilire se le condizioni di cui all’articolo 40 capoverso 1 o 42 capoversi 1 o 2bissiano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione, non sono considerati gli impianti negli ospedali.
2Il gestore di impianti può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti:
3Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO non è
2 restituita.
Art. 43a Uscita
Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1º giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.
Art. 44 Decisione
L’UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all’articolo 43.