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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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b. il gestore di impianti presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l’articolo 72;

c. le emissioni di CO2 degli impianti durante i tre anni precedenti sono state inferiori ogni anno almeno del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione pattuito nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione; e

c. al gestore di impianti non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne3 per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori di impianti che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014.

Art. 13 cpv. 1

1Chi richiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all’UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57-65.

Titolo prima dell’art. 40.

Sezione 1 Gestori di impianti

Art. 41 Deroga all’obbligo di partecipare

1Un gestore di impianti di cui all’articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1ºgiugno, chiedere di essere esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno.

1bisUn gestore di impianti ai sensi dell’articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno può richiedere la deroga all’obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

2Secondo i capoversi 1 e 1bis, il gestore di impianti deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2.

3Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO eq

2 nell’arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.

Art. 42 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2, 2 bis e 3 lett. b e c

1Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se:

3 RS 730.0