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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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Art. 142 Partecipazione al SSQE

1I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

2I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1 settembre 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

3I gestori di impianti che dal 2013 intendono essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1 giugno 2013.

4Gli operatori di aeromobili per i quali l’UFAM è competente devono depositare entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore di aeromobili o dall’assegnazione in Svizzera una richiesta di apertura di un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti dal richiedente che rientrano nel SSQE in Svizzera o nel SSQE dell’Unione europea.

Art. 142a Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali

1I titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE devono indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Alla scadenza del termine l’UFAM può chiudere i conti interessati di cui all’articolo 64.

Art. 145

Abrogato

II

1Gli allegati 6, 8 e 9 dell’ordinanza sul CO sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2

2Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 13–18 secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM del 3 giugno 200514 è modificata come segue:

14 RS 814.014