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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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gano di una potenza termica nominale di 125 MW o inferiore. Una centrale termoelettrica viene considerata progettata principalmente per la produzione di calore se presenta un grado di efficienza complessivo di almeno l’80 per cento.
4Per la valutazione dei costi esterni di cui all’articolo 17 della legge sul CO9 l’UFAM
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tiene conto in modo particolare dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.
5I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’UFAM all’attenzione delle autorità esecutive. Questa deve contenere i prezzi per l’acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti. Alla richiesta devono essere allegati i relativi giustificativi.
6Se il gestore non presenta alcun dato verificabile riguardo gli importi pagati, l’UFAM stima gli importi obbligatoriamente a propria discrezione. L’UFAM tiene conto dell’origine dei diritti di emissione, dei prezzi degli appalti e dei prezzi pubblicati nel mercato secondario.
Art. 97 titolo
Domanda di restituzione
Art. 98 titolo
Periodicità della restituzione
Titolo dell’art. 98a
Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
1Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all’articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO2 su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.
2Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:
a. utilizza; questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2;
b. la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
c. non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
d. non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e
e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.
9 RS 641.71