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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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(accordo). L’UFAM trasmette all’Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

Art. 135 lett. ctere f

Il DATEC adegua:

cterl’allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;

f. l’allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/200913 subisce modifiche.

Art. 135a Approvazione di decisioni minori

Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commissione mista dell’accordo.

Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

1I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

a. i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;

b. i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale non raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;

c. le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

2I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

Art. 139 cpv. 1 e 4

1I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.

4Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.

13 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1.