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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall’Unione europea vengono considerati se:
a. le loro emissioni registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e
b. le emissioni totali della Svizzera superano l’obiettivo di riduzione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2.
3Nel totale delle emissioni sono computate inoltre le emissioni prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni all’obiettivo svizzero consegnati.
4La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO2 e i diritti di emissione trasferiti di cui all’articolo 48 capoverso 1 della legge sul CO2, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2.
Art. 133 cpv. 1
1Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso i partecipanti SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO2.
Art. 134 cpv. 1 lett. d-e e 3
1I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per l’esecuzione. Le seguenti autorità trasmettono in particolare alle autorità indicate i dati seguenti:
d. l’UFAM trasmette all’AFD i dati necessari per la restituzione della tassa sul CO2;
e l’UFAC trasmette all’UFAM i dati necessari per l’esame:
1. dell’obbligo di partecipazione (Art. 46d),
2. dei piani di monitoraggio (Art. 51), e
3° dei rapporti di monitoraggio (Art. 52).
3L’UFAM trasferisce all’Archivio federale per la conservazione conformemente alla legge sull’archiviazione del 26 giugno 199811 i dati personali di cui non necessita più. I dati che l’Archivio federale ritiene non idonei ad essere archiviati vengono distrutti.
Art. 134a Coordinamento con l’Unione europea
L’UFAM sostiene la Commissione europea nell’ambito dell’articolo 11 dell’Accordo del 23 novembre 201712 tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea per il collegamento dei relativi sistemi per lo scambio delle quote di emissione di gas serra
11 RS 152.1
12 RS 0.814.011.268