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Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 8 pagine

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Variante 3: deducibilità degli interessi su debiti privati fino a concorrenza dei redditi imponibili da sostanza immobiliare e di 50 000 franchi in caso di detenzione di una o più partecipazioni qualificate

Art. 33 cpv. 1 lett. a, primo periodo, nonché abis

1Sono dedotti dai proventi:

a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù dell’articolo 21. …

abis. 50 000 franchi, se il contribuente detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa;

Variante 4: deducibilità degli interessi su debiti privati fino a concorrenza dei redditi imponibili da sostanza immobiliare

Art. 33 cpv. 1 lett. a, primo periodo

1Sono dedotti dai proventi:

a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù dell’articolo 21. …

Variante 5: soppressione generalizzata della deducibilità degli interessi su debiti privati

Art. 33 cpv. 1 lett. a

1Sono dedotti dai proventi:

a. Abrogata

Art. 33a Interessi su debiti in caso di abitazioni a uso proprio di nuova acquisi-

zione

1Oltre alla deduzione di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera a primo periodo, i contribuenti che acquistano per la prima volta un’abitazione durevolmente ed esclusivamente a uso proprio in Svizzera possono dedurre come segue, nel primo anno fiscale successivo all’acquisto, gli interessi maturati sui debiti privati imputabili a tale abitazione:

a. i coniugi che vivono in comunione domestica, fino a 10 000 franchi;

b. gli altri contribuenti, fino a 5000 franchi.

2Questa deduzione è ammissibile soltanto nella misura in cui gli interessi sui debiti non siano già stati considerati in virtù dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a primo periodo.