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Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 8 pagine
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Art. 12 cpv. 3 lett. e
3L’imposizione è differita in caso di:
e. alienazione di un’abitazione che ha servito durevolmente e esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all’acquisto o alla costruzione in Svizzera di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
Art. 72y5 Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del …
1I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 1 primo periodo, 9 capoversi 2 lettera a [sostituire «lettera a» con «lettere a e abis» se sarà adottata la variante 3 della normativa relativa agli interessi su debiti], 3 e 3 bis, 9a, 9b e 12 capoverso 3 lettera e per la data d’entrata in vigore della modifica del ….
2Dopo l’entrata in vigore della modifica, gli articoli di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
Art. 78g Disposizione transitoria della modifica del …
Per i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un’abitazione durevolmente ed esclusivamente a uso proprio in Svizzera nel corso dei dieci anni precedenti l’entrata in vigore della modifica del …, l’articolo 9b capoversi 1–4 si applica agli anni fiscali rimanenti dopo l’entrata in vigore.
3. Legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 9 cpv. 5 lett. e
5Il Consiglio federale disciplina:
e. l’importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario, dall’usufruttuario o dall’usuario;
Art. 10 cpv. 1 lett. c e 3 lett. b
1Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
c. in luogo della pigione, l’importo forfettario per le spese accessorie di cui all’articolo 9 capoverso 5 lettera e per le persone che occupano un immobile di cui esse o una persona considerata nel calcolo della prestazione complementare sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie.
5La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale in
vista dell’entrata in vigore.