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Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 8 pagine
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3Negli anni fiscali successivi l’importo massimo deducibile diminuisce annualmente del 10 per cento dell’importo massimo di cui al capoverso 1.
4Se l’immobile è alienato o la sua utilizzazione è modificata, la deducibilità decade a partire dal primo anno fiscale successivo all’alienazione o alla modifica dell’utilizzazione. Se il contribuente acquista entro un congruo termine un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo in Svizzera, la deducibilità è retta dal capoverso 3 a partire dall’anno dell’acquisto dell’abitazione per gli anni fiscali rimanenti.
Art. 33b
Ex art. 33a
Art. 205g Disposizione transitoria della modifica del …
Per i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un’abitazione durevolmente ed esclusivamente a uso proprio in Svizzera nel corso dei dieci anni precedenti l’entrata in vigore della modifica del …, l’articolo 33a si applica agli anni fiscali rimanenti dopo l’entrata in vigore.
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv. 1, primo periodo
1Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l’utilizzazione a scopo personale di abitazioni secondarie o parti di esse (abitazioni secondarie a uso proprio), da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. …
Variante 1: deducibilità degli interessi su debiti privati fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili
Art. 9 cpv. 2 lett. a
2Sono deduzioni generali:
a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a;