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Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 8 pagine

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Art. 9a Abitazioni secondarie a uso proprio e immobili locati o affittati

1Il contribuente che possiede abitazioni secondarie a uso proprio e immobili locati o affittati può dedurre:

a. le spese di manutenzione;

b. le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione;

c. i premi d’assicurazione;

d. le spese d’amministrazione da parte di terzi.

2I Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione.

3I Cantoni possono prevedere deduzioni per provvedimenti di risparmio energetico, per la protezione dell’ambiente e per la cura di monumenti storici. Si applica la seguente norma:

a. il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente possono essere fatti valere;

b. i costi non sussidiati di lavori di cura di monumenti storici sono deducibili nella misura in cui questi provvedimenti sono stati presi dal contribuente in virtù di una prescrizione legale, in accordo con l’autorità o su ordine di quest’ultima.

4Le spese di cui ai capoversi 2 e 3 lettera a sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.

Art. 9b Abitazioni a uso proprio

1Oltre alla deduzione di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a, i contribuenti che acquistano per la prima volta un’abitazione durevolmente ed esclusivamente a uso proprio in Svizzera possono dedurre come segue, nel primo anno fiscale successivo all’acquisto, gli interessi maturati sui debiti privati imputabili a tale abitazione:

a. i coniugi che vivono in comunione domestica, fino a 10 000 franchi;

b. gli altri contribuenti, fino a 5000 franchi.

2Questa deduzione è ammissibile soltanto nella misura in cui gli interessi sui debiti non siano già stati considerati in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a.

3Negli anni fiscali successivi l’importo massimo deducibile diminuisce annualmente del 10 per cento dell’importo massimo di cui al capoverso 1.

4Se l’immobile è alienato o la sua utilizzazione è modificata, la deducibilità decade a partire dal primo anno fiscale successivo all’alienazione o alla modifica dell’utilizzazione. Se il contribuente acquista entro un congruo termine un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo in Svizzera, la deducibilità è retta dal capoverso 3 a partire dall’anno dell’acquisto dell’abitazione per gli anni fiscali rimanenti.

5L’articolo 9a capoversi 2–4 si applica per analogia.