Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
L’avamprogetto tuttavia non prevede nulla al riguardo, il che costituisce una lacuna. L’amministratore dell’eredità non può o non può sempre e comunque assumere tale ruolo, dato che in generale le sue competenze e i suoi compiti non corrispondono a quelli del capo di un’impresa. Una possibile soluzione sarebbe che, su richiesta di un’erede, l’autorità competente possa nominare un rappresentante dell’impresa parallelamente a un eventuale amministratore ufficiale o rappresentante della comunione ereditaria343.
• La regolamentazione relativa all’esecuzione testamentaria potrebbe essere ampliata, attri-
buendo all’esecutore testamentario la facoltà di scegliere e nominare un esecutore testamentario supplente, in particolare se l’eredità è cospicua344.
• Siccome il Tribunale federale ha negato al giudice qualsiasi competenza per quanto ri-
guarda l’attribuzione di beni, fatte salve le volontà espresse dal defunto, si potrebbe conferire al giudice una competenza generica di attribuzione, sulla falsariga della competenza attribuitagli dall’AP-CC in materia di imprese345.
• Secondo il diritto vigente, tutte le liberalità fatte dall’ereditando soggette a collazione o ri-
duzione devono essere valutate in base al loro valore al momento del decesso. Le riflessioni condotte in merito alla valorizzazione dell’impresa potrebbero essere estese anche ad altri attivi se non a tutte le liberalità, dal momento che la buona gestione e le buone scelte strategiche fatte dal donatario o, al contrario, le sue cattive scelte o l’assenza di decisioni da parte sua, assumono un’influenza vieppiù preponderante sul valore dei beni donati al momento del decesso346.
7 Accesso ai pareri
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005347 sulla procedura di consultazione sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione nonché, al termine della procedura, i pareri pervenuti e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il riassunto dei risultati della consultazione. Questi documenti sono accessibili in forma elettronica sul sito Internet della Confederazione348. Anche tutti i pareri integrali possono essere consultati sul medesimo sito (art. 16 dell’ordinanza del 17 agosto 2005349 sulla consultazione).
343FSA, pag. 2.
344FSA, pag. 3.
345FSA, pag. 3.
346FSA, pag. 4.
347RS 172.061
348I pareri sono disponibili su: www.admin.ch > Diritto fedeale > Procedure di consultazione.