Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
altrimenti entrano in gioco interessi secondari che potrebbero essere sfruttati strategicamente315.
Sarebbe preferibile formulare il requisito di presentare garanzie in maniera un po’ meno assoluta, specificando che queste ultime devono essere fornite «se le circostanze lo giustificano», come previsto per il credito di partecipazione all’aumento tra coniugi (art. 218 cpv. 2 CC) o per il pagamento di debiti tra coniugi (art. 203 cpv. 2 CC). Una soluzione del genere si giustifica a maggior ragione poiché, per il credito di partecipazione in ambito matrimoniale, nell’ipotesi che siano coinvolti un’impresa o dei diritti che conferiscono il controllo su di essa, l’articolo 218 capoverso 3 AP-CC rinvia all’applicazione dell’articolo 218 capoverso 2 CC e prevede dunque la necessità di fornire garanzie unicamente «se le circostanze lo giustificano». La disparità nella regolamentazione dei crediti in questi due ambiti (matrimoniale e successorio) è deplorevole e non se ne comprende bene la ragione316.
La nozione di interesse «adeguato» è nuova e non viene definita con chiarezza. Perché essa differisce da quella dell’articolo 218 CC? Non si capisce quali siano i parametri di riferimento da tenere in considerazione per valutare l’adeguatezza. Un chiarimento di questo aspetto nel messaggio eviterebbe di aprire un nuovo fronte di discussione e di controversie tra gli eredi317.
Occorre stralciare l’obbligo di fornire garanzie, che è in contraddizione con l’obiettivo della dilazione di pagamento318.
Questo capoverso va eliminato o riformulato. La necessità e la portata delle garanzie e degli interessi devono essere stabilite caso per caso dal giudice319.
5.7 Art. 620
In generale
L’imputazione di tutti i beni della successione al loro valore venale viene accolta con favore. Ancorare questa prassi consolidata a livello legale favorisce la certezza del diritto e la trasparenza320.
Si raccomanda di rinunciare alla soppressione del vigente articolo 618 CC, in base al quale il valore di attribuzione dei fondi viene stimato da periti scelti dall’autorità, oppure di formulare l’articolo 620 AP-CC in modo tale che, in caso di contestazione, tale valore sia stabilito anche in futuro da periti ufficiali321.
L’articolo 620 AP-CC sancisce una regola generale attualmente prevista in maniera implicita dal Codice civile (tranne per i fondi), ossia che il valore dei beni oggetto della divisione va determinato sulla base del valore venale al momento del decesso. Su questo punto, la nuova regola è condivisibile e corrisponde all’avamprogetto del 2016322.
L’avamprogetto non si pronuncia sulla scelta del metodo da adottare per valutare il valore venale dell’impresa. In una decisione relativa a uno scioglimento del regime matrimoniale (DTF 136 III 209, Journal des Tribunaux 2011 II 281 e relativi rinvii), il Tribunale federale ha individuato diversi metodi di valutazione: il valore venale di liquidazione, il valore venale intrinseco e il valore venale di continuazione. Essi forniscono risultati notevolmente diversi tra loro. Nel
315 SVgE, pag. 5.
316 UNIGE, pag. 4.
317 UNIGE, pag. 5.
318 AI, pag. 1.
319 ZG, pag. 3; SFB, pag. 5; USAM, pag. 2.
320 SO, pag. 3.
321 SO, pag. 3.
322 UNIL, pag. 7.