Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
caso della divisione successoria, il valore venale di liquidazione costituisce l’unico metodo conforme al principio di uguaglianza tra gli eredi (come in materia di liquidazione del regime matrimoniale). Questo aspetto è cruciale e il legislatore ne deve assolutamente tenere conto: come nella LDFR, il legislatore deve dire espressamente se, oltre all’attribuzione privilegiata, intende concedere anche un privilegio di prezzo, non foss’altro che per il metodo di determinazione del valore323.
Permettere a un’autorità cantonale specializzata di stimare un certo valore nell’ambito della successione è un principio acquisito del diritto vigente (per i fondi cfr. l’art. 618 CC). Tale facoltà, attualmente limitata ai fondi, non deve essere soppressa, ma al contrario va estesa anche alle imprese. L’eliminazione di qualsiasi forma di stima ufficiale costituirebbe un errore di politica legislativa e renderebbe più incerta la pianificazione della successione d’impresa. Lo stesso rapporto esplicativo sottolinea la necessità, in caso di alienazione prima del decesso, di stimare il valore dell’impresa; vista l’importanza di questo aspetto per la futura successione, sarebbe quindi utile disporre, in particolare in occasione dell’alienazione, di una stima ufficiale presumibilmente esatta al riguardo. Questa soluzione contribuirebbe a una maggiore sicurezza nella pianificazione della trasmissione di un’impresa. Se nel 1907 i fondi costituivano ancora la parte più cospicua delle successioni, oggi andrebbe attribuita altrettanta importanza alle imprese: è quindi necessario che il legislatore metta a disposizione uno strumento più sicuro per stimare il loro valore, considerate le difficoltà che una tale valutazione comporta. Si propone quindi di introdurre un nuovo articolo 620bis, dal tenore seguente: «1 Quando gli eredi non siano d’accordo circa il valore di attribuzione di un fondo o di un’impresa, questo viene stimato da periti designati dall’autorità cantonale competente.2 Su richiesta del disponente o del beneficiario dell’attribuzione, la stessa autorità può stimare ufficialmente, mediante i periti da essa designati, il valore dell’impresa al momento della sua trasmissione»324.
Al posto dell’attuale articolo 618 CC, si propone di introdurre un nuovo articolo 621, dal tenore seguente: «Procedura di stima; Quando gli eredi non siano d’accordo circa il valore di attribuzione, il valore venale viene stimato da periti scelti dall’autorità325.
Capoverso 1
In base all’articolo 630 capoverso 1 CC, i fondi sono conferiti al loro valore venale. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale regola si applica anche alle cose mobili e ad altri diritti. È dunque giusto sostituire il termine «fondi» (Grundstücke, immeubles) con «beni» (Vermögensgegenstände, biens)326.
5.8 Art. 628 cpv. 2
Per maggiore chiarezza, nel numero 3 si dovrebbe ricordare che si tratta di un contratto successivo all’apertura della successione (cfr. art. 636 CC), che assume la forma di un contratto di divisione (art. 634 CC)327.
5.9 Art. 633
Siccome la deroga è già prevista nell’articolo 628 capoverso 2 AP-CC e una sua sola menzione è sufficiente, non occorre ripeterla nell’articolo 633 AP-CC. Si propone inoltre di inserire gli articoli 633a e 633b AP-CC dopo l’articolo 630, che riguarda il computo della collazione,
323 UNIL, pag. 7.
324 UNIL, pag. 8.
325 SGNV, allegato pag. 1.
326 BE, pag. 3.
327 UNIL, pag. 8.